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Cronaca
17.12.2014 - 13:240
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:41

Adeguati assegni e rendite AVS/AI: ecco come cambieranno gli importi in Ticino

La decisione del Consiglio federale, di cui informa oggi il DSS, sarà in vigore dal primo gennaio 2015. Fra le modifiche, aumentate anche, rispettivamente di 5 e 10 franchi, le rendite minime e massime AVS/AI

BELLLINZONA – Il DSS informa, tramite una nota odierna, che il Consiglio federale ha deciso di adeguare, dal 1° gennaio 2015, gli importi delle rendite AVS/AI e degli assegni per grandi invalidi (AGI), nonché i limiti di reddito per le prestazioni complementari AVS/AI (PC) delle persone che non risiedono in istituto.

Rendite AVS/AI

La rendita minima AVS/AI per la persona sola passerà dagli attuali 1'170 a 1'175 franchi al mese, mentre la rendita massima AVS/AI passerà dagli attuali 2'340 a 2’350 franchi al mese; l’importo massimo della rendita AVS/AI per le coppie sposate passerà dagli attuali 3'510 a 3’525 franchi al mese.

Per gli assicurati che ricevono la rendita dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, si informa che gli importi di rendita saranno automaticamente adeguati con il pagamento di gennaio 2015.

Assegno per grandi invalidi dell’AVS

L’AGI dell’AVS (in istituto o a domicilio) passerà dagli attuali 234 a 235 franchi al mese con grado lieve (questo assegno è concesso soltanto ai beneficiari a domicilio), dagli attuali 585 a 588 franchi al mese con grado medio e dagli attuali 936 a 940 franchi al mese con grado elevato.

Per gli assicurati che ricevono l’AGI dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, si informa che gli importi saranno automaticamente adeguati con il pagamento di gennaio 2015.

Assegno per grandi invalidi dell’AI

Per gli invalidi in istituto, l’AGI dell’AI passerà dagli attuali 117 a 118 franchi al mese con grado lieve, dagli attuali 293 a 294 franchi al mese con grado medio e dagli attuali 468 a 470 franchi al mese con grado elevato.

Per gli invalidi a domicilio, l’AGI dell’AI passerà dagli attuali 468 a 470 franchi al mese con grado lieve, dagli attuali 1’170 a 1’175 franchi al mese con grado medio e dagli attuali 1’872 a 1’880 franchi al mese con grado elevato.

Per gli assicurati che ricevono l’AGI dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, si informa che gli importi saranno automaticamente adeguati con il pagamento di gennaio 2015.

Prestazioni complementari AVS/AI

Il limite di reddito annuo per il fabbisogno vitale nelle PC passerà dagli attuali 19'210 a 19’290 franchi per la persone sola, rispettivamente dagli attuali 28'815 a 28'395 franchi per le coppie sposate e da 10'035 a 10'080 franchi per gli orfani.

Si informa che i nuovi importi di diritto saranno automaticamente adeguati dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG con il pagamento di gennaio 2015. Il contributo minimo AVS/AI/IPG dovuto dalle persone senza attività lucrativa (invalidi o superstiti) che ricevono una PC mensile sarà, come finora, pagato direttamente alla competente Cassa di compensazione AVS/AI/IPG; dal citato versamento diretto sono esclusi gli assicurati beneficiari di PC ai quali è garantito solo il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).

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