BELLLINZONA – Il DSS informa, tramite una nota odierna, che il Consiglio federale ha deciso di adeguare, dal 1° gennaio 2015, gli importi delle rendite AVS/AI e degli assegni per grandi invalidi (AGI), nonché i limiti di reddito per le prestazioni complementari AVS/AI (PC) delle persone che non risiedono in istituto.
Rendite AVS/AI
La rendita minima AVS/AI per la persona sola passerà dagli attuali 1'170 a 1'175 franchi al mese, mentre la rendita massima AVS/AI passerà dagli attuali 2'340 a 2’350 franchi al mese; l’importo massimo della rendita AVS/AI per le coppie sposate passerà dagli attuali 3'510 a 3’525 franchi al mese.
Per gli assicurati che ricevono la rendita dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, si informa che gli importi di rendita saranno automaticamente adeguati con il pagamento di gennaio 2015.
Assegno per grandi invalidi dell’AVS
L’AGI dell’AVS (in istituto o a domicilio) passerà dagli attuali 234 a 235 franchi al mese con grado lieve (questo assegno è concesso soltanto ai beneficiari a domicilio), dagli attuali 585 a 588 franchi al mese con grado medio e dagli attuali 936 a 940 franchi al mese con grado elevato.
Per gli assicurati che ricevono l’AGI dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, si informa che gli importi saranno automaticamente adeguati con il pagamento di gennaio 2015.
Assegno per grandi invalidi dell’AI
Per gli invalidi in istituto, l’AGI dell’AI passerà dagli attuali 117 a 118 franchi al mese con grado lieve, dagli attuali 293 a 294 franchi al mese con grado medio e dagli attuali 468 a 470 franchi al mese con grado elevato.
Per gli invalidi a domicilio, l’AGI dell’AI passerà dagli attuali 468 a 470 franchi al mese con grado lieve, dagli attuali 1’170 a 1’175 franchi al mese con grado medio e dagli attuali 1’872 a 1’880 franchi al mese con grado elevato.
Per gli assicurati che ricevono l’AGI dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, si informa che gli importi saranno automaticamente adeguati con il pagamento di gennaio 2015.
Prestazioni complementari AVS/AI
Il limite di reddito annuo per il fabbisogno vitale nelle PC passerà dagli attuali 19'210 a 19’290 franchi per la persone sola, rispettivamente dagli attuali 28'815 a 28'395 franchi per le coppie sposate e da 10'035 a 10'080 franchi per gli orfani.
Si informa che i nuovi importi di diritto saranno automaticamente adeguati dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG con il pagamento di gennaio 2015. Il contributo minimo AVS/AI/IPG dovuto dalle persone senza attività lucrativa (invalidi o superstiti) che ricevono una PC mensile sarà, come finora, pagato direttamente alla competente Cassa di compensazione AVS/AI/IPG; dal citato versamento diretto sono esclusi gli assicurati beneficiari di PC ai quali è garantito solo il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).