Appaltopoli
19.12.2013 - 19:270
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:41

Nervosismo a Locarno, l'avvocato Mariotti ci querela per due parole: 'invettiva' e 'immacolato'. La Procura: "Nessun reato"

Il coordinatore del PLR riteneva il nostro articolo lesivo del suo onore

LOCARNO – A Locarno il clima politico è decisamente nervoso. L’avvocato Vittorio Mariotti, coordinatore del PLR di Locarno, ha querelato il sottoscritto per un articolo pubblicato il 18 novembre sul caso mandati (leggi l’allegato).
Ma il procuratore pubblico Arturo Garzoni non ha ravvisato alcun reato penale e ha firmato un decreto di non luogo a procedere. L’avvocato Mariotti ha ovviamente facoltà di ricorrere alla Corte dei reclami penali.
 
Il titolo dell’articolo era “Il blitz di Noseda, i mandati, il Municipio, l’avvocato Mariotti e l’assalto alla diligenza”. E prendeva spunto da uno scritto pubblicato sul sito del PLR di Locarno.
 
Mariotti ritiene di essere stato calunniato e diffamato per due motivi. Il primo è che il sottoscritto ha definito “invettiva” il suo intervento sul sito del PLR.

Il sottoscritto non avrebbe alcuna remora a definire il proprio articolo su Mariotti un’invettiva. Anzi… L’invettiva è una cosa positiva - denota una vivacità polemica e l’esistenza di un dibattito, serrato ma civile -, e non una parolaccia o un insulto.

È tra l’altro un termine caro a Dante, che lo usò spesso nella Divina Commedia per definire i propri discorsi polemici.
Un esempio: “Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese là dove ’l sì suona, poi che i vicini a te punir son lenti, muovasi la Capraia e la Gorgona, e faccian siepe ad Arno in su la foce, sì ch’elli annieghi in te ogne persona!”.

Il secondo motivo della querela riguarda una frase di Mariotti, riferita all’azione politica dei municipali eletti alle ultime comunali (Davide Giovannacci, Giuseppe Cotti, Ronnie Moretti e Silvano Bergonzoli), ripresa nell’articolo di liberatv. Scriveva Mariotti: “Le prime avvisaglie di questa intesa a quattro fondata su scambi reciproci di favori personali, non sembrano portare nulla di buono”.

Il sottoscritto si è limitato ad annotare: “Scambi reciproci di favori personali è un’accusa grave. E chi la pronuncia dovrebbe averne le prove, oltre ad essere, da questo punto di vista, immacolato”.
E per questa annotazione, l’avvocato Mariotti si è sentito leso nell’onore.

Richiamando diverse sentenze, il procuratore Garzoni sottolinea nel suo “non luogo a procedere” che “sfuggono alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest’ultima gode nell’ambito professionale, politico o l’opinione che essa ha di se stessa”.

E spiega che “la tutela dell’onore è meno ampia laddove l’offesa concerne mere qualità socio professionali o politiche, e in questo senso commette diffamazione soltanto colui che con le sue allegazioni fa apparire il soggetto come una persona spregevole”.
Cosa che, ovviamente, non è mai stata nelle intenzioni del sottoscritto.

Quindi, secondo il procuratore Garzoni le frasi incriminate non “possono ragionevolmente adempiere i presupposti del reato di diffamazione e tantomeno quello del reato di calunnia”.

Il magistrato rileva che “invettiva” indica semplicemente “un discorso polemico, concitato e violento”.
E per quanto riguarda la citata frase di Mariotti sui quattro municipali, e l’annotazione del sottoscritto, il magistrato scrive che quest’ultima “non è diffamatoria, in quanto appare lecito chiedersi che chi formula un’accusa dovrebbe averne le prove ed essere, sotto questo profilo, immacolato (ossia purissimo e incontaminato, cfr. vocabolario Treccani)”.

Garzoni aggiunge, rivolto al querelante: “Contrariamente a quanto da Lei ritenuto, nell’articolo incriminato il querelato non l’accusa di essere un intrallazzatore reo di avere ‘attuato o organizzato’ degli ‘scambi reciproci di favori personali’ (ndr: frase usata da Mariotti contro i quattro municipali). Per un lettore non prevenuto ed oggettivo, la portata dell’allegazione incriminata va contestualizzata in un auspicio che chi accusa altri in questo senso ne abbia le prove e non risulti anch’esso coinvolto nella medesima fattispecie”.

Il magistrato precisa che “di per sé, il fatto di scambiarsi reciprocamente favori personali non è un’accusa infamante. Lo diventa allorquando lo scambio di favori configura gli estremi di un abuso di potere e persegue uno scopo indebito”.
E conclude: “Nel quadro di una controversia politica il carattere penale di un’offesa dell’onore va ammesso solo con grande prudenza, ritenuto che, nel caso in questione, ci si trova incontestabilmente in presenza di una diatriba di natura meramente politica”.

Marco Bazzi
 

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