ULTIME NOTIZIE Archivio
Nuvolari
28.03.2015 - 09:210
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:41

Auto in leasing, i consigli del TCS per la restituzione: “Danni, accessori mancanti e chilometri in più: ecco cosa vi tocca pagare e cosa no”

Un sistema a cui si ricorre spesso: il 15% delle automobili circolanti in Svizzera e quasi una su due acquistate nuove sono in leasing. Il TCS ha quindi riassunto i punti più importanti da osservare alla scadenza del contratto

EMMEN – Il 15% di tutte le automobili circolanti in Svizzera e quasi una su due acquistate nuove sono in leasing. Visto l’ampio utilizzo di questo strumento da parte dei consumatori, il TCS ha riassunto i punti più importanti da osservare alla scadenza del contratto di leasing e al momento della restituzione del veicolo.

Il TCS consiglia, in ogni caso, di mettersi in contatto con la società di leasing circa 3 mesi prima della scadenza del contratto per informarsi sulla procedura da seguire. Infatti, a seconda dell’interesse personale e dell’opzione d’acquisto, chi non volesse o potesse riscattare il veicolo, dovrebbe prepararlo alla riconsegna.

Chi sceglie il leasing è responsabile dei danni, degli accessori mancanti e dei chilometri in più

In linea di principio, al momento della firma, chi stipula un contratto di leasing s’impegna a guidare il veicolo in modo prudente, averne cura ed effettuare i servizi periodici, conformemente alle prescrizioni del costruttore. Il garage che ha fornito l’automobile allestisce un protocollo di restituzione che la persona, stipulante il leasing, deve firmare. Danni, difetti e usura sono paragonati con la lista di riconsegna della società di leasing che può essere consultata dal cliente.

Questa lista definisce anche quali deprezzamenti rientrano nell’uso normale del veicolo e quali vanno invece a carico del titolare del leasing. Per quanto riguarda l’estetica della vettura - ossia le condizioni di carrozzeria, lacca, cerchioni, copri cerchi, paraurti, protezioni delle fiancate, vetri, retrovisori e componenti dell’illuminazione - in generale vengono tollerati soltanto danni superficiali, come graffiature della lacca o della protezione dei retrovisori esterni, ai quali si può facilmente ovviare, per esempio passando una mano di polish.

Nel caso invece di graffiature profonde che hanno intaccato la vernice di base, di danni dovuti a ruggine e grandine, di trasformazioni manuali o di componenti e vetri fratturati, i costi di riparazione devono essere assunti da chi ha stipulato il leasing o calcolati nella perdita di valore del veicolo. Se il parabrezza ha delle scheggiature da sassi nel campo visivo del conducente, occorre sostituirlo perché una semplice riparazione è vietata per legge. Per i pneumatici: tagli, strappi, buchi, rotture e un’usura irregolare non sono tollerati; a volte si esige anche uno spessore minimo del profilo.

Per l’interno dell’abitacolo, le contestazione riguardano: componenti danneggiate o mancanti, buchi (dovuti a bruciature), strappi, graffiature, macchie, danni ai tappetini e alle guarnizioni delle portiere e del cofano. La meccanica e l’impianto elettrico non sono quasi mai confutati se il veicolo è stato usato in modo appropriato e se gli intervalli dei servizio sono stati rispettati. Se i servizi non sono stati fatti e le riparazioni non eseguite, i danni derivanti possono essere addebitati al titolare del leasing. La società gli può fatturare la mancanza di accessori come istruzioni per l’uso, chiavi e schede di avviamento, triangolo di panne, giubbotto rifrangente, ruota di scorta, utensili di bordo, ecc.. Sono, infine, conteggiati i chilometri percorsi in eccesso, conformemente alla tariffa chilometrica stabilita nel contratto leasing.

I veicoli in leasing devono avere un’assicurazione casco totale; quindi i danni sono quasi sempre presi a carico dalla compagnia assicurativa, ma devono essere annunciati immediatamente all’assicurazione e non solo al momento della restituzione del veicolo.

Nel dubbio, chiedere una seconda perizia

Si consiglia di controllare lo stato del veicolo prima del momento della sua consegna, soprattutto se si tratta di un’auto d’occasione, ciò per poter paragonare i due protocolli e respingere contestazioni ingiustificate. Prima di firmare il protocollo sulle condizioni del veicolo, occorre leggerlo attentamente e farsi spiegare in modo chiaro eventuali costi di ripristino. Se il titolare del leasing nutre dubbi sul protocollo di ripresa, il TCS consiglia di chiedere una seconda perizia di mediazione che può essere fatta da esperto indipendente dietro pagamento.

In caso di riscatto del veicolo c’è la possibilità di far valutare il veicolo da un secondo garage, però quest’offerta non dev’essere formalizzata in un novo contratto fintanto che quello precedente è in vigore. Chi stipula un contratto di leasing ha anche la possibilità di far controllare il veicolo presso un centro tecnico del TCS, onde ottenere una perizia neutrale dettagliata sullo stato dell’auto. Questi test auto-occasione offrono un quadro completo sui prossimi servizi, riparazioni, danni alla carrozzeria e valore dell’auto. Per ulteriori informazioni: www.occasions-test.tcs.ch

Resta connesso con Liberatv.ch: ora siamo anche su Whatsapp! Clicca qui e ricorda di attivare le notifiche 🔔
Tags
leasing
danni
veicolo
contratto
tcs
auto
restituzione
accessori
chilometri
titolare
News e approfondimenti Ticino
© 2024 , All rights reserved