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22.02.2017 - 12:580
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:41

Inquinamento dei fiumi, la proposta di Fabio Schnellmann: "Cantone e comuni devono potersi costituire parte civile"

Il deputato PLR presenta un'iniziativa parlamentare: "Per questi tipi di reato, in Ticino entrano in gioco imputato e Ministero pubblico senza che Cantone e Comune interessato possano partecipare attivamente alla procedura penale. Questa situazione è poco rispettosa verso quegli enti che sono danneggiati ma che non hanno nessun diritto nella vertenza giudiziaria"

di Fabio Schnellmann*

Sono sempre più frequenti, negli ultimi tempi, gli inquinamenti che riguardano i nostri corsi d’acqua. Solo negli ultimi 2 anni, nel nostro Cantone, si sono contate diverse (troppe) situazioni, più o meno gravi, di fiumi che hanno subito alterazioni con conseguenti danni.


L’ultimo eclatante caso, quello nel fiume Vedeggio all’altezza di Mezzovico, ha causato la moria di almeno 400 trote adulte senza contare l’inestimabile danno fatto alla flora e all’ulteriore moria di migliaia di avannotti difficilmente quantificabile in quanto non palesemente subito visibile. È stato valutato da esperti che un lavoro di ben 5 anni per la riqualifica ed il ripopolamento del fiume è risultato vano.
 

Spesso le condanne per questi tipi di reato sono alquanto blande e non sono quasi mai commisurate al danno cagionato, dunque la comminatoria penale non è affatto dissuasiva dal commettere contravvenzioni o delitti di questo genere. Le pene sono regolamentate dalla Legge federale sulla protezione delle acque, ma vi sarebbero comunque margini di manovra da parte della Magistratura requirente per essere più severa nelle proposte di pena, rispettivamente nei decreti d’accusa da essa pronunciati, nel quadro della pena edittale comminata dalla parte penale della Legge federale sulla protezione delle acque, come avviene ad es. nel Cantone San Gallo.  


Per questi tipi di reato, in Ticino entrano in gioco imputato e Ministero pubblico senza che Cantone e Comune interessato possano partecipare attivamente alla procedura penale. Questa situazione è poco rispettosa verso quegli enti che sono danneggiati ma che non hanno nessun diritto nella vertenza giudiziaria.


In alcuni Cantoni della Confederazione (SZ, NW e AG), il Cantone e il Comune danneggiato hanno legittimamente l’opportunità di inserirsi nella procedura penale portando un importante valore aggiunto nella verifica e nella quantificazione delle responsabilità.
 

Per conseguire questo obiettivo va aggiunta una norma nella Legge cantonale d’applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle acque che risale ormai all’8 ottobre 1971, tuttora in fase di revisione, norma che andrà poi ripresa nella futura legge cantonale sulla gestione delle acque.

 

NORME OGGI IN VIGORE

Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971

Art. 129:

Art. 129 1I reati di cui agli art. 37, 38, 39 e 40 LIA sono perseguiti dall’Autorità giudiziaria.

MODIFICA PROPOSTA

Art. 129 cpv 2:

Cantone e Comuni interessati da inquinamento delle acque, nella procedura penale hanno i diritti di parte e possono farsi rappresentare dai loro organi.

*deputato PLR

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