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Cronaca
16.03.2018 - 11:300
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:41

Sussidio di cassa malati e convivenza, Anna Trisconi Rossetti del DSS spiega la procedura: "Sta a chi chiede il sostegno sociale collaborare con l’Amministrazione, così da consentire di arrivare a concludere se vi è un rapporto di coppia oppure si è sempl

Intervista alla responsabile dell’Ufficio prestazioni all'Istituto assicurazioni sociali, dopo il caso di una 34enne che ha raccontato a Liberatv la sua odissea. "Consigliare l’assistenza? Rientra tra i compiti dello Stato orientare il cittadino su altri aiuti sociali nel caso in cui la richiesta di sussidio non dovesse venire accordata"

BELLINZONA -  Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato la storia di una 34enne che ha svelato la sua odissea burocratica per (non) ottenere un sussidio di cassa malati. Questo a causa della convivenza con un’altra donna.

Per comprendere meglio come agisce il Cantone in questi casi, abbiamo interpellato Anna Trisconi Rossetti, responsabile dell’Ufficio prestazioni all’interno dell’Istituto assicurazioni sociali (IAS).

Corrisponde alla prassi comune nella valutazione sui sussidi che due inquiline, entrambe di sesso femminile, vengano considerate come unità di riferimento singola? È così in tutti i casi di convivenza, oppure da tre a più persone cambia la procedura?

“A seguito degli accertamenti del caso e a determinate condizioni (previste dalla legge), se due persone vivono insieme sono considerate conviventi, costituendo un unico nucleo famigliare. In questi casi il diritto al sussidio di cassa malati è determinato considerando i redditi e le spese di entrambe. Sta a chi chiede il sussidio di collaborare con l’Amministrazione, fornendole tutte le informazioni e i documenti e rispondendo alle eventuali domande puntuali poste, così da consentirle di arrivare a concludere se vi è una convivenza oppure un semplice “coinquilinato”: nel primo caso, come detto, il diritto al sussidio è determinato considerando i redditi e le spese di tutti i conviventi, mentre nel secondo il diritto è stabilito considerando i redditi e le spese della singola persona.

Vi sono così casi nei quali, in esito agli accertamenti effettuati, l’Amministrazione conclude esservi una convivenza; altri nei quali, al contrario, conclude esservi soltanto una situazione di “coinquilinato”. “Il tema della convivenza è già stato affrontato in più occasioni dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), il quale ha confermato che, laddove è ammessa una convivenza, è giustificato e non arbitrario determinare il diritto al sussidio di cassa malati considerando non solo i redditi e le spese del/la richiedente, ma anche quelli del/la partner convivente.

E ciò, indipendentemente dal sesso dei conviventi rispettivamente dall’esistenza di una relazione sentimentale fra gli stessi e anche se il diritto civile non impone agli stessi di mantenersi reciprocamente, ritenuto che il fatto di vivere insieme attesta una disponibilità a sostenersi a vicenda dal punto di vista anche economico, a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (ad esempio, quando uno si fa garante per determinate spese che sono a carico dell’altro).

È importante sottolineare che la persona che ha ricevuto una decisione resa dall’Amministrazione con la quale non è d’accordo, ha la possibilità di contestarla con reclamo; contro la decisione su reclamo resa dall’Amministrazione vi è poi la possibilità di inoltrare ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Sottolineo che la procedura descritta è gratuita e non è necessario avvalersi di un legale: quindi, qualsiasi persona che non fosse d’accordo con quanto disposto dall’Amministrazione può facilmente e senza costi sottoporre il suo caso all’Autorità giudiziaria".

In caso di convivenza con un'amico/a o altra persona che non siano famigliari o partner è più complicato ottenere un sussidio?

“No, anche in questo caso si applicano le regole descritte sopra”.

Ritiene affidabile il fatto che alcuni funzionari, dopo aver respinto la richiesta, abbiano consigliato di rivolgersi all'assistenza così che potesse ottenere più facilmente il sussidio?

“Lo scopo del sussidio di cassa malati è quello di aiutare il cittadino nel poter pagare il premio di cassa malati (ovviamente limitato alla base LAMal e non alle eventuali complementari LCA): in altre parole, il sussidio è una prestazione sociale a copertura di una spesa.

Vi sono altre prestazioni sociali che, al contrario, sono mirate a coprire il fabbisogno vitale. Non necessariamente chi ha chiesto (e non ottenuto) un sussidio di cassa malati sa di quali altre prestazioni sociali potrebbe aver diritto.

Fra i compiti dell’Amministrazione vi è, quindi, anche quello di fornire una consulenza generale sulla rete sociale offerta dal nostro Cantone: è, quindi, usuale che quando il diritto al sussidio di cassa malati non viene accordato, si orienti il cittadino sulle possibilità di poter far capo ad altri aiuti sociali che, a dipendenza della situazione personale ed economica, potrebbero essere accordati (naturalmente, previo deposito di una richiesta)".

RIVA
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