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Cronaca
20.09.2016 - 11:160
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:41

"Al dottor Rey imputati fatti particolarmente gravi ma vietargli di esercitare la professione è eccessivo". Ecco (parola per parola) le motivazioni con cui il Tribunale Federale ha accolto (parzialmente) il ricorso del medico

I giudici di Losanna ritengono che il divieto di esercitare "ogni attività chirurgica" sia sufficiente per tutelare l'interesse pubblico. Ed è comunque rilevante, "contrariamente all'opinione delle autorità cantonali, il fatto che Rey, il quale ha praticato più di trenta anni prima dell'intervento in questione, è incensurato e che dopo i fatti ha svolto un'attività medica irreprensibile"

LOSANNA - Sebbene quanto imputato al dottor Rey sia particolarmente grave la sospensione da qualsiasi attività chirurgica è sufficiente per tutelare gli interessi pubblici. Almeno fino alla sentenza di merito del Tribunale amministrativo. Sono queste le conclusioni a cui è giunto il Tribunale Federale nella sentenza con cui ha sospeso il divieto di esercitare la professione a carico del medico protagonista dell'errore medico alla Clinica Sant'Anna.
 
 
Una sentenza che ha fatto particolarmente scalpore, facendo anche bisticciare i due fronti contrapposti: il legali del dottor Rey, gli avvocati Tuto Rossi e Renzo Galfetti, e il DSS di Paolo Beltraminelli. Ma cosa dice, al di là delle interpretazioni di parte, la decisione dell'Alta Corte? 
 
 
Innanzitutto il Tribunale Federale spiega perché il ricorso del chirurgo è ammissibile. Non trattandosi di un giudizio di merito ma della richiesta di di un effetto sospensivo di un provvedimento, premettono i giudici, l'istanza può essere esaminata "unicamente se è dato un pregiudizio irreparabile". Cosa significa? "Conformemente alla giurisprudenza - si legge nella sentenza - un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale".
 
 
"Mentre il DSS - afferma ancora il Tribunale - nega che il ricorrente subisca un pregiudizio irreparabile, osservando in particolare che un danno economico o di puro fatto non sia sufficiente, da parte sua, lo intravvede nella circostanza che considerata la sua età – egli ha sessantatré anni – un divieto di esercitare la professione gli farà perdere tutti i pazienti; che preannunciandosi l'istruttoria della procedura di merito lunga e complicata, quando verrà evaso il ricorso pendente in sede cantonale (tra qualche anno), non gli sarà più possibile, essendo in età AVS, riprendere l'attività; che rischia di finire sul lastrico, essendo l'attività di medico la sua unica fonte di guadagno e, infine, che subisce pregiudizi anche personali (perdita di (auto)stima, di cultura, di ambizione professionale, di professionalità, ecc.).
 
 
Inquadrato il caso i giudici stabiliscono che "nella fattispecie dev'essere ammessa la sussistenza di un pregiudizio irreparabile: la decisione querelata ha infatti per effetto di vietare al ricorrente di esercitare con effetto immediato la propria professione durante tutta la durata della procedura cantonale ricorsuale e anche un accoglimento successivo del proprio gravame non gli permetterà di rimediare al mancato esercizio della stessa. Si giustifica quindi di entrare nel merito del ricorso".
 
 
Ricorso che come sappiamo è stato parzialmente accolto dal TF. Nelle 20 pagine della sentenza vengono ripercorse nel dettaglio le tappe della vicenda ed esposte le posizioni delle parti in causa. Per giungere alla conclusione che tanto scalpore ha destato.
 
 
Questa la motivazione: "Sebbene quanto imputato al ricorrente sia particolarmente grave, tra l'altro il fatto di avere intenzionalmente allestito dei documenti medici inveritieri nonché violato i diritti della sua paziente, assume comunque rilevanza, contrariamente all'opinione delle autorità cantonali, il fatto che il qui ricorrente, il quale ha praticato più di trenta anni prima dell'intervento in questione, è incensurato e che dopo i fatti descritti ha svolto un'attività medica irreprensibile. In queste condizioni vietargli qualsiasi attività medica sino all'emanazione del giudizio di merito da parte del Tribunale amministrativo risulta eccessivo e di riflesso sproporzionato, mentre la misura consistente nel vietargli ogni attività chirurgica e permettergli di consultare, sempre fino al giudizio di merito della Corte cantonale, appare atta nonché sufficiente per tutelare gli interessi pubblici invocati dall'autorità precedente".

 
I giudici ricordano infine che "contrariamente a un giudizio di merito, una decisione concernente l'effetto sospensivo o delle misure provvisionali fruisce di un'autorità di cosa giudicata limitata e può facilmente essere modificata. La parte e l'autorità interessate possono quindi chiedere in qualsiasi momento, se le circostanze venissero a modificarsi, che il decreto concernente l'effetto sospensivo o i provvedimenti cautelari adottati sia modificato" 
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