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26.04.2016 - 10:590
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:41

Stime, deduzioni, sussidi e disoccupati. Ecco nel dettaglio le misure più controverse decise dal Governo per risanare le finanze

Abbiamo estrapolato dal messaggio governativo alcuni dei provvedimenti salienti della manovra con le relative motivazioni del Consiglio di Stato che spiega perché sono state adottati

BELLINZONA - E ora guardiamoci dentro nel dettaglio. Dopo che stamane il Consiglio di Stato ha messo le carte in tavola sulla manovra di risanamento finanziario, ecco il dettaglio di alcune delle misure più controverse e problematiche decisi dai ministri per raggiungere. Di seguito vi riportiamo alcuni stralci del messaggio governativo dove vengono spiegati i provvedimenti.

Stime immobiliari

L’Ufficio stima (US) sottopone al Consiglio di Stato, ogni 4 anni, un rapporto sull’evoluzione dei fattori influenti sul valore di stima. Di regola, gli aggiornamenti intermedi sono decisi quando questa evoluzione determina una variazione dei valori di stima vigenti almeno del +/- 25% rispetto all’ultimo aggiornamento, conformemente a quanto previsto dal vigente quadro normativo

L’Ufficio stima ha presentato al Consiglio di Stato un rapporto sul terzo ciclo quadriennale di aggiornamento dei valori di stima. Le analisi eseguite hanno avuto quale obiettivo quello di verificare se il valore di stima dell’intero complesso degli edifici e dei terreni (edificati e edificabili) è cresciuto o si è contratto nel periodo intercorso tra l’01.01.2003 e il 31.12.2014. In sostanza, mantenuto immutato il parco dei fondi, sono state osservate le variazioni dei loro valori derivanti dall’evoluzione dei parametri che la Legge definisce come “fattori generali d’incidenza”.

Il confronto tra il valore così simulato e il valore stimato all’01.01.2003 ha permesso di determinare la variazione registrata e di confrontarla con la soglia definita all’art. 24 del Regolamento di applicazione. Queste simulazioni sono state compiute tenendo in considerazione la diversità territoriale del Cantone, che è stato suddiviso in quattro poli principali e cinque fasce di Comuni.

Queste simulazioni hanno permesso di accertare che la variazione dei valori di stima supera di fatto la soglia del +/- 25% stabilita dalle disposizioni legali vigenti; è pertanto data la possibilità al Consiglio di Stato di procedere all’aggiornamento intermedio dei valori di stima previsto, come già anticipato più sopra, dall’art. 7 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (LSt).

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Stato ha valutato e analizzato la situazione alla luce di quanto precede e ha deciso di aggiornare i valori di stima ufficiali unicamente in misura del 18.03% (media cantonale) con effetto a decorrere dal 01.01.2017. Questo incremento dei fattori generali d’incidenza andrebbe ad aumentare il valore complessivo di stima del parco immobiliare ticinese dagli attuali CHF 56.20 miliardi ai CHF 66.33 miliardi. Si tratta pertanto di un adeguamento parziale dei valori di stima, in attesa della revisione generale che entrerà in vigore con effetto 01.01.2025. Ricordiamo che il valore del parco immobiliare ticinese è stimato complessivamente in ca. 150 miliardi di franchi e che quindi il nuovo valore complessivo di stima rappresenterà circa il 44% del valore reale.

Il Governo si impegna sin d’ora a coinvolgere, con il dovuto anticipo, le cerchie interessate nell’esercizio di revisione generale che entrerà in vigore nel 2025. Si evidenzia inoltre che l’aggiornamento intermedio in oggetto, per quanto concerne il calcolo del valore locativo di residenze primarie o secondarie che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà, non avrà alcun effetto. Il valore locativo continuerà ad essere calcolato in funzione del valore di mercato delle pigioni, con riduzione al 60-70% nel contesto delle residenze primarie e tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, come previsto tutt’oggi dall’art. 20 cpv. 2 e 3 LT.

L'aggiornamento intermedio dei valori di stima genererà un impatto complessivo, per le sole imposte dirette cantonali, stimato in circa 31.77 milioni di franchi, a cui si aggiunge l’effetto indiretto sulle imposte comunali.

Adeguamento delle deduzioni chilometriche per uso del veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro

A seguito della nuova legge sul finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF), dal 1° gennaio di quest’anno il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza sulle spese professionali introducendo – ai fini dell’imposta federale diretta - un limite alle deduzioni per spese di trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro. Più precisamente, a contare dall’1.1.2016, per i lavoratori dipendenti tali spese sono deducibili unicamente fino ad un importo massimo di 3'000 franchi.

L’esempio della Confederazione è poi stato seguito da alcuni Cantoni, i quali hanno anch’essi introdotto nelle rispettive legislazioni tributarie dei tetti massimi deducibili a titolo di spese di trasporto. Allo stato attuale (periodo fiscale 2016), sono sette i Cantoni che hanno introdotto un limite massimo deducibile per l’uso del veicolo privato per la trasferta al luogo di lavoro, con importi che variano dai 500 franchi di Ginevra ai 6'700 franchi di Berna.

Chinatosi a suo tempo sulla questione, il Consiglio di Stato era giunto alla conclusione che l’introduzione in Ticino di un plafone per le deduzioni delle spese di trasporto avrebbe comportato un’eccessiva penalizzazione per i contribuenti domiciliati nelle zone più discoste del Cantone (in particolare nelle valli). Infatti, per queste persone un simile intervento si tradurrebbe gioco-forza in un aggravio fiscale poiché molto difficilmente potrebbero Contro la decisione d’introdurre tale tetto massimo è pendente un referendum che verrà posto in votazione popolare il prossimo mese di giugno. abbandonare l’auto in favore dei mezzi pubblici (come invece può esser facilmente il caso in realtà urbane quali Ginevra o Basilea).

Contestualmente alle riflessioni sui possibili interventi strutturali di risanamento finanziario del Cantone, il Cantone ha preso atto che negli ultimi anni il costo di gestione e d’uso delle automobili, in particolare il costo della benzina, si sono ridotti.

Si è pertanto deciso di optare per un aggiornamento degli importi forfettari concessi in deduzione per ogni chilometro percorso, rendendoli più consoni all’odierno costo di gestione e d’uso dei veicoli. Questa scelta è coerente anche con la politica della mobilità volta a incentivare l’uso del trasporto pubblico.

Attualmente in Ticino per l’uso dell’automobile sono riconosciuti in deduzione 70 centesimi al km fino a 15'000 km annui, e 65 centesimi oltre tale soglia. Con il presente Messaggio si propone di eliminare la distinzione della soglia chilometrica, e rintrodurre – come prima del passaggio alla tassazione annuale postnumerando nel 2003 - un importo forfettario unico di 60 centesimi al km. Ricordiamo che ciò equivale all’indennità chilometrica riconosciuta ai dipendenti dello Stato per le loro trasferte con l’auto privata. Questa scelta è motivata dal fatto che il prezzo medio attuale (febbraio 2016) della benzina è essenzialmente identico a quello registrato nel biennio 2001/2002 (ultimo periodo fiscale della tassazione praenumerando).

Formazione professionale: sospensione del versamento del 10% del montante dei contributi forfetari della Confederazione al fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati a favore di scuole e corsi della formazione professionale

A partire dal 2008 i contributi versati dalla Confederazione a favore del settore della formazione professionale sono sostanzialmente calcolati in forma forfetaria in base al numero delle persone che seguono una formazione professionale di base. Al fine di garantire l’adeguata quota di contributi federali agli investimenti a favore di scuole e corsi del settore professionale e nel contempo di evitare fluttuazioni annuali dei contributi federali destinati alla gestione corrente, la Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) destina annualmente il 10% dei contributi forfettari ad uno specifico fondo (deposito) riservato al settore professionale. Questo versamento è retto dall’articolo 34 cpv. 4.

Il saldo del fondo a fine 2015 ammonta a 23.7 milioni di franchi. Considerate le opere edilizie programmate e quelle attualmente in corso, questo importo risulta più che sufficiente per far fronte agli impegni oggi assunti. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 si giustifica pertanto la sospensione del versamento del 10% dei contributi federali forfetari al fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati a favore di scuole e corsi della formazione professionale. Gli importi non versati nella riserva saranno di conseguenza destinati ai conti di gestione corrente con un beneficio stimabile in 3.7 milioni all’anno. 

L-rilocc: abolizione art. 10 per l’indennità straordinarie di disoccupazione

L’art. 10 L-rilocc (Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati), introdotto nell’ultima revisione della Legge sul rilancio dell’occupazione, prevede il riconoscimento di 120 indennità straordinarie di disoccupazione alle persone che esauriscono il diritto alle indennità di disoccupazione previste dalla LADI (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione), e sono subordinati ai criteri di reddito stabiliti dalla LAPS (Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali). La stima dell’impatto economico di tali prestazioni cantonali si eleva (a regime) a 8 milioni di franchi all’anno, parzialmente compensati dal relativo risparmio sui costi dell’assistenza. Occorre sottolineare che tale forma di aiuto alle persone disoccupate è di natura passiva e nella stragrande maggioranza dei casi non consente di evitare successivamente di dover comunque ricorrere alle prestazioni assistenziali, che per il 25% sono a carico dei Comuni.

Il Consiglio di Stato, dal 2012 ha adottato una strategia volta a combattere la disoccupazione delle persone a beneficio dell’assistenza pubblica tramite un’attivazione sistematica di misure attive gestite dalla Sezione del lavoro nell’ambito di un progetto di collaborazione interdipartimentale. Tale attivazione ha un costo elevato (da 1,5 a 2 milioni all’anno) e ha prodotto finora buoni risultati nel reinserimento nel mondo lavorativo (oltre il 40% dei partecipanti esce dall’assistenza grazie al ricollocamento).

L’abrogazione dell’art. 10 permetterà inoltre di risparmiare un onere amministrativo supplementare pari ad un funzionario a tempo pieno, consentendo quindi di concentrare le risorse su misure più efficaci. Non va infine dimenticato che il riconoscimento di indennità straordinarie potrebbe ritardare la procedura di revoca dei permessi B.

La misura comporta un contenimento della spesa quantificato in 3.13 milioni di franchi annui.

Partecipazione dell’utente ai costi delle prestazioni di cura dei servizi di assistenza e cure a domicilio e conseguente aggravio PC AVS/AI

La Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure del 13 giugno 2008, entrata in vigore il 1. gennaio 2011, ha introdotto nella LAMal il nuovo art. 25a. Detto articolo definisce, tra l’altro, il meccanismo e i parametri di finanziamento del nuovo ordinamento secondo il seguente schema:

1. contributo delle casse malati, pari a tariffe orarie (per le cure a domicilio) o giornaliere (per le cure in casa per anziani) stabilite dal Consiglio federale (CF), uniformi a livello nazionale;

2. contributo dell’utente, pari al massimo al minore dei seguenti due importi per giornata di presa in carico: a) costo analitico della prestazione di cura non coperto dal contributo delle casse malati;

b) al massimo 20% della tariffa massima stabilita dal CF per il contributo delle casse malati (= 15.95 franchi per la presa in carico a domicilio e 21.60 franchi per la presa in carico in casa per anziani); 3. finanziamento residuo a carico dell’Ente pubblico cantonale.

Il contributo dell’utente ha carattere opzionale, nel senso che l’ente pubblico cantonale può decidere di non introdurlo, aumentando così il finanziamento residuo a proprio carico.

In questi ultimi anni, in Ticino, il settore dell’assistenza e cura a domicilio (servizi di assistenza e cura a domicilio pubblici, spitex commerciali e infermieri indipendenti) si è parecchio sviluppato e consolidato sul territorio e ha colmato un ritardo che aveva rispetto al resto del Paese. Nel periodo 2008-2014, i contributi cantonali e comunali a favore dei SACD pubblici sono aumentati del 18% circa, passando da 23.63 a 27.85 milioni di franchi. Il finanziamento degli Spitex commerciali è iniziato nel 2011; nel 2014 il contributo a favore di questi operatori è stato di 2.83 milioni.

In considerazione di questa evoluzione, la richiesta di prelevare un contributo dall’utente per le prestazioni di cura, sin qui offerte a tutti gratuitamente, appare oggi praticabile. Il Governo propone quindi l’introduzione di una partecipazione dell’utente fino ad un massimo di 2'000 franchi/anno. Si consideri che l’utente in casa anziani contribuisce ai costi di cura con un importo massimo giornaliero di 21.60 franchi, che equivale ad un massimo annuo di 7'884 franchi, a ciò si aggiunge la retta per la parte alberghiera (retta giornaliera minima di 84 franchi/giorno per un importo annuo pari a 30'660 franchi). Si tenga inoltre conto che nella maggior parte dei cantoni svizzeri l’utente partecipa ai costi delle prestazioni erogate dai servizi di assistenza e cura a domicilio. Viene di conseguenza modificato l’Art. 30 cpv. 1 e 3 LACD (Legge sull’assistenza e cura a domicilio).

La misura permette un contenimento della spesa lorda stimato in 5.5 milioni di franchi (1.1 milioni per il Cantone e 4.4 milioni per i Comuni). Infine, quale diretta conseguenza dell’introduzione della partecipazione dell'utente ai costi delle prestazioni di cura, si stima un aggravio per la spesa PC AVS/AI di 3.0 milioni di franchi.

Adeguamento delle soglie d’intervento Laps attraverso la modifica delle scale di equivalenza

Le scale di equivalenza sono uno strumento importante per l’erogazione delle prestazioni di complemento, a garanzia del fabbisogno familiare o di una determinata spesa, contemplate dal nostro sistema di sicurezza sociale. Con l'aumentare del numero dei membri, una famiglia necessita di maggiori risorse per avere lo stesso tenore di vita.

Nelle prestazioni sociali per determinare il fabbisogno suppletivo per ogni membro supplementare, ci si basa 2 Studio SUPSI “La politica familiare nel più vasto contesto della politica sociale, bilanci e prospettive per il Cantone Ticino”, 2013 e Sondaggio Tiresia “Bisogni e necessità delle famiglie ticinesi con almeno un bambino fra 0 e 4 anni”, 2015 sulle cosiddette «scale di equivalenza». L'importo per la prima persona è calcolato come valore di riferimento, i coefficienti per la determinazione degli importi per le persone aggiuntive sono ridotti e variano a dipendenza della prestazione sociale o legge di riferimento. Il reddito non deve infatti aumentare in modo lineare, perché una famiglia con più persone realizza dei risparmi rispetto a una persona singola, segnatamente perché condivide alloggio e beni di consumo (economie di scala). Così, una famiglia di quattro persone non ha bisogno di spendere quattro volte di più di una persona che vive da sola per raggiungere lo stesso tenore di vita.

La soglia d’intervento Laps, che richiama le disposizioni previste dalla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, è applicata per la determinazione delle prestazioni armonizzate: indennità straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti, assegno integrativo e assegno di prima infanzia. Inoltre, è utilizzata per determinare il reddito disponibile massimo (RDM) nella riduzione individuale dei premi (RIPAM). Si precisa che l’assistenza ha e manterrà una soglia d’intervento differente, più bassa rispetto alle altre prestazioni sociali di complemento, in linea con le disposizioni previste dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS). In termini finanziari, la differenza attuale tra la soglia d’intervento Laps e quella dell’assistenza sociale è rilevante, superiore al 40% a partire dalle 4 persone.

L’attuale riferimento nella Laps alle disposizioni valevoli per le PC AVS/AI pone alcuni problemi, poiché la tipologia dei beneficiari è differente. Il Consiglio di Stato ritiene che una differenza nella soglia di intervento tra le prestazioni Laps, segnatamente per gli assegni integrativi e di prima infanzia, e l’assistenza sociale debba essere confermata, in quanto quest’ultima prevede anche prestazioni speciali aggiuntive3 al fabbisogno di base. Tuttavia il divario attuale e la progressione prevista dalla Laps a partire dalla seconda e successiva persona devono essere riviste al fine di mantenere sia una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali, sia per tenere conto degli studi recenti elaborati a livello nazionale sul costo dei figli.

Le nuove soglie d’intervento sono esplicitate nel nuovo art. 10 cpv. 1 Laps. Tale adeguamento rende superfluo l’attuale art. 10 cpv. 2 Laps.

La modifica prevista mantiene invariato il valore per la persona sola e va a ridurre gli importi a partire dalle unità di riferimento di due persone (-129 fr./anno), in modo più marcato per unità di riferimento più grandi, a causa della progressione inferiore del costo dei membri supplementari rispetto alla scala di equivalenza attuale. Le nuove soglie d’intervento Laps rimangono sensibilmente superiori, di circa il 30%, rispetto a quelle previste per l’assistenza sociale. Questa modifica non comporta quindi trasferimenti di costi all’assistenza sociale poiché si limita a ridurre la soglia di intervento Laps.

Nel contempo, allo scopo di consentire al Consiglio di Stato di disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari, anche per gli importi massimi di assegno integrativo si introduce la delega al Consiglio di Stato tramite il (nuovo) art. 49 cpv. 3 Laf. Questa modifica consente un risparmio lordo di 6.3 milioni per il Cantone, segnatamente con la riduzione della spesa per assegni integrativi e di prima infanzia.

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