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30.10.2017 - 11:570
Aggiornamento: 03.10.2018 - 16:25

Ecco le aperture straordinarie di Natale: 8, 10, 17 e 24 dicembre. Il Dipartimento dell'economia ricorda le regole e richiama i commercianti al loro rispetto, dal consenso del dipendente ai supplementi salariali

Il DFE ricorda le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro e della relativa Ordinanza al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate

BELLINZONA - Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha comunicato oggi di aver autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo pre-natalizio 2017 nei seguenti giorni:

venerdì 8 dicembre, domenica 10, domenica 17, sempre dalle 10.00 alle ore 18.00; domenica 24 dicembre, dalle 10.00 alle 17.00.

Il DFE ricorda le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro (LL) e della relativa Ordinanza (OLL1) al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate.

Consenso del lavoratore - art. 19 cpv. 5 LL -. Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l’occupazione durante le aperture delle domeniche 10 e/o 17 e/o 24 dicembre ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.

Supplemento salariale - art. 19 cpv. 3 LL -. Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche 10 e/o 17 e/o 24 dicembre ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.

Compensazione per lavoro domenicale - art. 20 cpv. 2 LL – 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1 -. Se durante l’occupazione alla domenica la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti.

Se l’occupazione alla domenica supera le 5 ore il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore più 11 ore consecutive di riposo giornaliero) nella settimana precedente o successiva al lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo e non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno libero.

Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.

Occupazione dei lavoratori le 3 domeniche 10, 17 e 24 dicembre – art. 20 cpv. 1 LL -. Un lavoratore può essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere di domenica almeno una volta ogni due settimane.

Lavoro straordinario - art. 25 cpv. 1 OLL1 -. La domenica non può essere svolto lavoro straordinario. Pertanto, durante l’occupazione
alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore non può superare la durata
massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).

Occupazione di giovani – art. 31 LL -. I giovani fino ai 18 anni compiuti non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 10, 17 e 24 dicembre.
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