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Cronaca
11.11.2013 - 09:380
Aggiornamento: 03.10.2018 - 16:25

Ecco le aperture straordinarie dei negozi per il Natale 2013

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia autorizza e comunica le domeniche di dicembre in cui i commerci potranno restare aperti. E ricorda a tutti le regole del gioco

BELLINZONA - Il Dipartimento delle finanze e dell'economia, come ogni anno ha autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo pre-natalizio. Il DFE ha reso pubblica questa mattina la lista dei giorni in cui i commerci saranno aperti: 

- domenica 8 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

- domenica 15 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

- domenica 22 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

- martedì 24 dicembre, chiusura alle ore 17.00

- martedì 31 dicembre, chiusura alle ore 17.00

Il Dipartimento ricorda le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro (LL) e della relativa Ordinanza (OLL1) al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti 
interessate.

Consenso del lavoratore 

Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l’occupazione durante le aperture delle domeniche 8 e/o 15 e/o 22 dicembre ogni 
lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale. 

Supplemento salariale 

Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche 8 e/o 15 e/o 22 dicembre ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate. 

Compensazione per lavoro domenicale

Durante l’occupazione alla domenica, se la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti. Se l’occupazione alla domenica supera le 5 ore, il lavoratore ha diritto ad un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore, più 11 ore consecutive di riposo  giornaliero), nella settimana precedente o successiva il lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere 
accordato in un giorno lavorativo. Non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di libero. Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi. 

Occupazione dei lavoratori le 3 domeniche 8, 15 e 22 dicembre 

Un lavoratore potrà essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere in domenica almeno una volta ogni due 
settimane. 

Lavoro straordinario  

Alla domenica non si può svolgere lavoro straordinario. Pertanto, durante l’occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore, non potrà 
superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).

Occupazione di giovani 

I giovani fino ai 18 anni compiuti, non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 8, 15 e 22 dicembre. 

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