Dall'IVA ai controlli di polizia, dalle notifiche online all'ipotesi di nuove tasse: il Consiglio di Stato risponde alle associazioni economiche e ai sindacati
BELLINZONA - Controlli. Nuove tasse. Notifiche online. Iva. Fiscalità. È una risposta a tutto campo quella del Consiglio di Stato sul tema dei padroncini e dei lavoratori distaccati. Il Governo ha messo nero su bianco la sua poisizione in una lettera in risposta allo scritto congiunto che le organizzazioni economiche SSIC, USM, Suissetec, AIET, ASFMS, ASP e i sindacati OCST e UNIA, avevano inviato a Palazzo nelle scorse settimane.
Il Consiglio di Stato premette che sul tema della salvaguardia del lavoro indigeno è attualmente in elaborazione un rapporto preliminare a cura dei Dipartimenti interessati. I risultati di tale approfondimento dovrebbero potere essere consegnati entro la fine del prossimo mese di agosto e contenere anche alcune proposte di misure restrittive.
Tra gli obiettivi della raccolta di informazioni, oltre all’elaborazione di misure puntuali per contrastare distorsioni del mercato del lavoro e situazioni di concorrenza sleale, vi è anche l’elaborazione un pacchetto di misure da sottoporre alla Confederazione.
Di seguito riportiamo alcune fra le proposte formulata nella lettera delle associazioni economiche e dei sindacati con le relative risposte dei ministri.
Ritenuto che le aziende indigene che subappaltano lavori a ditte estere procurano minori introiti in termini di imposte, contributi alle assicurazioni sociali, contributi alla formazione professionale alla collettività ticinese, a titolo di compensazione vengono tenute a versare una tassa (imposta di subappalto al Cantone in % dell’ammontare della commessa subappaltata).
"Una tassa / imposta come quella proposta non è assimilabile alle imposte dirette sui redditi e sugli utili, nonché sul capitale, attualmente applicabili a livello cantonale / federale. Così come descritto, il tributo non rientra né nella definizione di imposta (tributi che sono percepiti senza condizioni) né nella definizione tassa (tributi causali dovuti sulla base di una controprestazione). Questa “tassa” sembrerebbe più avvicinarsi alla definizione di dazio. Nell’odierno scenario economico e delle relazioni internazionali, l’introduzione di una simile “tassa” appare poco praticabile".
Le informazioni sui siti del Cantone per quanto concernono le regole da rispettare per poter lavorare in Ticino devono essere tolte.
"Questa proposta verrà attentamente valutata nell’ambito del rapporto che sarà presentato al Consiglio di Stato sui diversi temi inerenti al mercato del lavoro".
Potenziamento delle risorse finanziarie a favore degli organi di controllo AIC, USML, UIL
"Il potenziamento è parzialmente già avvenuto mediante l’assunzione di 2.5 unità supplementari presso l’UIL (2 unità) e l’USML (0.5 unità). L’AIC ha inoltre deciso di assumere 3 unità supplementari (2 nuovi ispettori e 1 unità supplementare di personale amministrativo) per garantire un aumento dei controlli dei prestatori transfrontalieri di servizio nei settori dell’edilizia e dell’edilizia accessoria. L’AIC beneficerà pertanto da parte del Cantone di un finanziamento supplementare, da quantificare precisamente e per il quale è già stato raddoppiato l’importo del Preventivo 2014 (da 130'000 a 260'000 franchi). Per quanto concerne l’ULSA si richiama quanto già espresso nel rapporto del 23 marzo 2009 concernente le -4- risultanze sull’inchiesta amministrativa inerente gli impianti di risalita e complemento al rapporto “Analisi delle non conformità, Compiti & Risorse” dell’11 dicembre 2008. In tale ambito è stato richiesto il potenziamento dell’Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti con un’unita in più di personale (potenziamento avvenuto) e con il consolidamento, attualmente in via di definizione, di un’altra un’unità presente in organico nella forma soprannumeraria".
Introduzione di una cauzione cantonale per i settori non coperti da CCL, rispettivamente per quelli coperti da CCL ma che non conoscono ancora l’istituto della cauzione
"Il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento delle pene convenzionali, dei costi di controllo e del pagamento del contributo al Fondo paritetico deve necessariamente essere regolamentato in un CCL. La questione è dunque in primo luogo di natura contrattuale e quindi di competenza delle parti sociali e, quindi, anche vostra. Se il contratto collettivo ha obbligatorietà generale, il Consiglio di Stato, rispettivamente il Consiglio federale, può poi estendere tale effetto anche alla norma sulla cauzione. Il Governo non può invece, evidentemente, proporre o adottare di propria iniziativa modifiche legislative per imporre l’applicazione generalizzata di simili cauzioni a garanzia del pagamento di contributi o sanzioni pecuniarie stabiliti dai CCL".
Introduzione dell’IVA anche per importi inferiori a franchi10'000.00 per prestazioni effettuate da ditte estere sul nostro territorio e rafforzamento dei controlli legati alle procedure doganali previste per transiti commerciali
"Il Consiglio di Stato si è interessato a più riprese della questione dell’assoggettamento all’IVA e dei relativi vantaggi competitivi di cui godono gli artigiani esteri rispetto a quelli svizzeri che toccano in particolar modo le regioni di frontiera come la nostra. Il problema è ormai noto da tempo ed è già stato oggetto di alcuni atti parlamentari a livello federale presentati dal Consigliere nazionale ticinese Ignazio Cassis. L’ultima sua mozione, depositata il 13 dicembre 2012, invitava il Consiglio federale a trovare una soluzione definitiva a questa discriminazione, garantendo al contempo una corretta applicazione della Legge sull’IVA (LIVA) e in particolare dell’art. 45 cpv. 2 lett. b. Il Consiglio di Stato aveva fermamente sostenuto l’approvazione di questa mozione, ma purtroppo, pur riconoscendo il problema, il Consiglio federale ritiene di difficile attuazione la proposta. Citiamo testualmente dalla sua presa di posizione: “(…)Siccome dubita dell'adeguatezza dei dati risultanti dalla procedura di notifica per i fini dell'applicazione dell'imposta sull'acquisto, il Consiglio federale propone di respingere la mozione nella sua forma vincolante. Tuttavia, è disposto a esaminare le possibilità di utilizzo della procedura di notifica per l'esecuzione dell'imposta sull'acquisto. Se dovesse accogliere la mozione, il Consiglio nazionale presenterà al Consiglio degli Stati una proposta di modifica in tal senso”. Il Consiglio di Stato non è soddisfatto di questa risposta e sta ulteriormente approfondendo la tematica per trovare ulteriori argomenti a sostegno della proposta".
Rafforzare i mezzi a favore della Procura pubblica: deve essere creata una sezione che si occupi di tutti i reati perpetrati nell’ambito dei luoghi di lavoro
"Il rafforzamento della collaborazione tra il Ministero Pubblico e gli organismi amministrativi e privati incaricati del controllo nell’ambito del mondo del lavoro è sicuramente auspicabile. In effetti, come hanno dimostrato diverse inchieste degli scorsi anni, tale collaborazione è indispensabile per l’accertamento dei fatti nonché per l’identificazione e la condanna dei responsabili di reati penali. Ciò premesso, il -7- Ministero pubblico ritiene che il rafforzamento della collaborazione debba essere attuato attraverso uno scambio regolare e informale di informazioni utili all’avvio di procedimenti, allo scopo di concordare le rispettive modalità d’intervento. Ancora recentemente il tema è stato oggetto d’incontro fra il Procuratore generale e il Consiglio di Stato. La creazione di una sezione che si occupi di tutti i reati perpetrati nell’ambito dei luoghi di lavoro non appare invece uno strumento utile e attuabile. In effetti, la casistica dei reati ipotizzabili comprende ipotesi delittuose sostanzialmente diverse, che rientrano nei reati finanziari (estorsione, usura, amministrazione infedele, appropriazione indebita, truffa), reati di falso (falsità in documenti o in certificati), reati fallimentari, reati contro leggi speciali (AVS, AI, imposte alla fonte, legislazione sugli stranieri, leggi cantonali) nonché reati di diritto comune (coazione, minacce, omicidi colposi e lesioni colpose, ecc.). Di conseguenza, la casistica abbraccia entrambe le sezioni attualmente presenti all’interno del Ministero Pubblico e non consente una trattazione specifica ed uniforme. Indispensabile è invece il coordinamento delle inchieste tra i magistrati di picchetto, nell’ambito della collaborazione testé menzionata. Opportuna sarà pertanto la designazione di un magistrato di riferimento che coordini la materia e tenga i contatti con le persone incaricate a livello amministrativo o sindacale".
Rafforzamento della collaborazione fra Polizia e organismi di controllo (istituzione di agenti specializzati nel ramo delle problematiche del lavoro)
"La Polizia cantonale è consapevole dell’importanza di tenere maggiormente sotto controllo le problematiche del lavoro a cui fa riferimento il vostro scritto. Va premesso che il Corpo collabora in maniera ottimale con i vari uffici dello Stato nonché con altri enti esterni che si occupano di problematiche legate al lavoro. In ambiti specifici come quello in oggetto, non potendo tuttavia la Polizia cantonale da sola coprire tutte le esigenze di una società in rapida evoluzione e sempre più complessa, sarà anche in futuro indispensabile la collaborazione diretta con gli attori specializzati esterni alla Polizia, segnatamente l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, l’Associazione interprofessionale di controllo, la Commissiona paritetica dell’edilizia e rami affini, la Commissione di vigilanza per l’applicazione della Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e la SUVA. La tabella in allegato elenca i predetti attori nell’ambito del controllo afferente il tema in oggetto. È a loro che competono, in primis, le attività di controllo e, se del caso, sanzionatorie, mentre compito della Polizia è quello di supportare questi specialisti sia nell’ottica di una maggiore incisività dell’intervento dal profilo dissuasivo, sia per permettere l’impiego, se fosse necessario, dei poteri di polizia, segnatamente in ambito di controllo delle persone. Pur comprendendo e condividendo l’importanza di controlli efficaci negli ambiti da voi auspicati, va precisato che a mente del Comando l’attuale distribuzione delle responsabilità risponde adeguatamente alle esigenze di un controllo efficace delle attività lavorative. Benché la Polizia cantonale non sia di principio contraria ad assumersi ulteriori compiti, come per altri servizi un’estensione delle mansioni comporta una parallela verifica delle risorse umane disponibili".
Scambio di informazioni fiscali e assicurative (INPS) con le autorità italiane
"Secondo l’odierno ordinamento fiscale cantonale (art. 183 LT) e federale (art. 110 LIFD) vige il segreto fiscale. Quest’ultimo trova applicazione nel fatto che chiunque è incaricato dell’esecuzione delle leggi o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto su fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità, nonché a negare a terzi l’esame di atti ufficiali. Inoltre lo scambio d’informazioni è unicamente ammesso nella misura in cui esista una base legale formale nel diritto federale o cantonale. L’odierno ordinamento tributario nazionale regola la facoltà di rilascio delle informazioni tra autorità e nelle relazioni interne alla Svizzera agli artt. 184 LT / 111 LIFD) e artt. 185 LT / 112 LIFD. Il primo gruppo di articoli ha quale unico campo di applicazione lo scambio di informazioni tra autorità fiscali preposte all’esecuzione delle leggi fiscali elvetiche o cantonali. L’altro gruppo di articoli ha unicamente una valenza unilaterale nel senso che determina una cerchia di autorità amministrative e giudiziarie, sempre comunali, cantonali o federali, le quali su richiesta sono tenute a comunicare fatti o informazioni determinati alla competente autorità fiscale cantonale o federale. Nel contesto delle relazioni internazionali, per lo scambio di informazioni a carattere fiscale si applicano unicamente le disposizioni previste dalle specifiche Convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte dalla Confederazione elvetica e vincolanti anche per le autorità fiscali cantonali. Nel caso che ci concerne relativo alle relazioni bilaterali con la vicina Repubblica italiana, trovano tutt’oggi applicazione le norme della Convenzione contro la doppia imposizione tra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica del 1979. L’art. 27 della citata Convenzione contempla ancora la piccola clausola sullo scambio d’informazioni e preclude quindi di fatto qualsiasi informazione al di fuori dello stretto ambito di applicazione fiscale. Alla luce di quanto sopra, nel contesto dell’odierno ordinamento fiscale, non sussistono le necessarie basi legali per poter operare nel senso prospettato dalla lettera in epigrafe. Lo scambio d’informazioni con le Autorità competenti italiane in materia di sicurezza sociale, in particolare con l’INPS, è invece regolato dai due regolamenti europei che coordinano i diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale. In particolare, in applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale occorrerebbe riferirsi all’Ente centrale estero, per l’Italia la sede centrale dell’INPS di Roma. Tuttavia, considerate le difficoltà riscontrate con questo Ente per ottenere informazioni e documenti, la Cassa cantonale di compensazione e le Casse professionali e interprofessionali si riferiscono oggi alle sedi INPS regionali. Con queste ultime la collaborazione è generalmente buona, motivo per cui, per un ulteriore scambio di informazioni, si intravvede la possibilità di rafforzare i contatti con le sedi regionali INPS, specialmente in Lombardia e Piemonte, informando l’Autorità di vigilanza (UFAS)".