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02.11.2015 - 09:220
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:41

Il DFE fissa le aperture straordinarie natalizie: ecco quando i negozi potranno rimanere aperti

Tutto confermato secondo tradizione. I mercoledì pre vigilia di Natale e Capodanno negozi aperti fino alle 21.00. Mentre resta in stand by la decisione sull'apertura il 27 dicembre

BELLINZONA - Il Dipartimento delle finanze e dell'economia comunica di aver autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo pre-natalizio 2015 nei seguenti giorni:

- martedì 8 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

- domenica 13 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

- domenica 20 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

- mercoledì 23 dicembre, apertura fino alle ore 21.00

- giovedì 24 dicembre, chiusura alle ore 17.00

- mercoledì 30 dicembre, apertura fino alle ore 21.00

- giovedì 31 dicembre, chiusura alle ore 17.00

Per quanto riguarda l’apertura domenicale del 27 dicembre si attende l’esito del ricorso.

IL DFE ricorda le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro (LL) e della relativa Ordinanza (OLL1) al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate:

Consenso del lavoratore - art. 19 cpv. 5 LL

Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l’occupazione durante le aperture delle domeniche 13 e/o 20 dicembre ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.

Supplemento salariale - art. 19 cpv. 3 LL

Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche 13 e/o 20 dicembre ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.

Compensazione per lavoro domenicale - art. 20 cpv. 2 LL – 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1

Durante l’occupazione alla domenica, se la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti. Se l’occupazione alla domenica supera le 5 ore, il lavoratore ha diritto ad un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore, più 11 ore consecutive di riposo giornaliero), nella settimana precedente o successiva il lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo. Non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di libero. Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.

Lavoro straordinario - art. 25 cpv. 1 OLL1

Alla domenica non si può svolgere lavoro straordinario. Pertanto, durante l’occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore non potrà superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).

Occupazione di giovani – art. 31 LL

I giovani fino ai 18 anni compiuti non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 13, 20 dicembre.

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