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Cronaca
09.08.2013 - 08:450
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:41

La sentenza: Flavio Bomio condannato a 11 anni. Il giudice: "Abusi di una gravità inaudita"

La Corte delle criminali presieduta dal giudice Marco Villa ha confermato tutti i capi d'accusa formulati contro l'imputato. Ecco le motivazioni della sentenza

di Marco Bazzi

LUGANO - "L'atto d'accusa è stato solo parzialmente confermato - ha esordito così questa mattina alle 11,30 il giudice Marco Villa -, ma non come auspicato dalla difesa. Flavio Bomio è stato quindi condanato per tutti e tre i reati di imputazione indicati. Vi sono state unicamente alcune correzioni". Correzioni che riguardano alcuni dettagli, non il merito delle accuse.

Confermata, dunque, dalla Corte l'accusa di ripetura coazione sessuale, in parte tentata. Reato che l'avvocato di Bomio, Maria Galliani, aveva chiesto di stralciare.

Al termine di una lunga e dettagliata motivazione orale della sentenza, il giudice ha comunicato la condanna nei confronti dell'ex presidente della società di nuoto di Bellinzona. "La Corte ritiene la colpa dell'impuato di una gravità inaudita e indicibile - ha detto Villa -. Non si può che provare disgusto e tristezza di fronte al tanto dolore che Bomio ha creato in tanti giovani atleti, che avevano in ui la massima fiducia e a lui si erano affidati. Abusi che datano dal 1998 al 2011, e sono stati talmente tanti che non si è nemmeno riusciti a quantificarli. Da parte di Bomio non una parola di scusa e di rammarico, ma solo il rincrescimento verso di sè per non aver capito. Ha chiesto giustizia e giustizia avrà. Che questo processo serva almeno come spunto per una seria riflessione a qualsiasi livello affinchè fatti come questo non avvengano più".

La Corte è partita dalla pena massima di 10 anni prevista per il singlo reato più grave e ha deciso una pena aggiuntiva di 5 anni. Quindi 15 anni. Pena poi ridimensionata sulla base delle attenuanti: età, incensuratezza, lunga carcerazione subita, collaborazione (non confessione, ma collaborazione sì). La Corte, ha spiegato il giudici, ha fissato questa deduzione al 25% e ha condannato Bomio a 11 anni da espiare. Contro i 14 chiesti dal procuratore pubblico Amos Pagnamenta.

L'imputato è stato anche condannato a risarcire complessivamente alle sue vittime 167'000 franchi,

I ragazzi erano sudditi, lui era il re

Le pressioni da parte dell'imputato per ottenere i favori sessuali da parte delle vittime ci sono dunque state. Ha detto Villa: "La stima, la cieca fiducia, la reputazione, l'autorevolezza, che gli erano ricnosciute, il suo ruolo di padre padrone... erano elementi importanti. Per questi adolescenti, la società di nuoto di Bellinzona, era l'unico mondo che conoscevano oltre a quello scolastico, ed era un mondo da cui non avrebbero mai voluto separarsi. Bomio faceva paura e incuteva timore reverenziale, anche negli adulti, negli altri allenatori. Sono tutti motivi seri che confermano la pressione psicologica. I giovani erano sudditi e dove ci sono i sudditi c'è un re".

Le vittime non potevano opporsi al suo volere

In termini giuridici si può parlare di dipendenza psicologica da parte dei suoi allievi, fenomeno non singolo ma collettivo. Il primo abuso agli atti data di 40 anni fa. E anche se si tratta di fatti prescritti, la Corte non può dimenticarli. "Chi entrava nella società - ha aggiunto il giudica - si trovava confrontato con questo modo di operare creato da lui, che andava ben al di là dela relazione tra allenatore e atleta".

Le vittime non potevano non sottomettersi alle pressioni di Bomio, non potevano opporsi al suo volere. Il timore di non essere credute, la vergogna, hanno indotto le vittime a non denunciare gli abusi.

Il lavaggio del cervello

Da parte di Bomio, ha detto Villa, c'è stata una strumentalizzazione reiterata e perenne, una costante violenza psicologica, e non c'era nemmeno più bisogno di riattivare alcuna forma di pressone verso le vittime. Nessuna di queste vittime, secondo la Corte, è stata scelta a caso.

Poi c'era il lavaggio del cervello. Ha detto Villa: "Richiamo alcuni concetti: non c'è nulla di male, la cultura greca, la negazione della pedofilia... Bomio era docente e conosceva la psicologia degli adolescenti, sapeva come fare breccia per allentare la loro resistenza".

Anche i toccamenti sui genitali nudi, ha precisato Villa, sono consierati atti sessuali dalla giurisprudenza, e possono mettere in pericolo lo sviluppo sessuale del fanciullo. Non possono insomma essere considerati atti goliardici come sostenuto dall'avvocato Galliani. Atti sessuali sono anche i "massaggi". "Non c'era alcuna necessità di fare massaggi a nudo. Se si fa togliere il costume agli allievi si mira a qualcosa. Bomio mirava in primis ad abbassare i senso di pudore di quei ragazzi". E i toccamenti sulle cosce sono stati il preludio ad atti sessuali veri e propri.

Era in grado di intendere e di volere

Per la Corte Bomio era perfettamente in grado di intendere e di volere. Non si può accettare che abbia agito in preda all'emotività. "Ha plasmato la società nuoto di Bellinzona per farne il suo territorio di caccia, o il suo parco giochi - ha continuato il giudice -. Ha scelto sistematicaente e razionalmente le sue vittime. La tesi della perizia di parte firmata dal dottor Calanchini che indica una scemata responsabilità dell'imputato non è stata ritenuta accettabile".

La Corte, ha detto Villa, riconosce l'immaturità affettiva di Bomio, sottolineata da Calanchini, ma questo elemento non può essere considerato sintomo psichiatrico ma unicamente comportamentale.

 

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