Il Consiglio federale ha adottato oggi il messaggio sui regolamenti Dublino III ed Eurodac, fissando la durata massima delle carcerazioni a sette settimane per i fermi preliminari e a sei settimane per quelli in vista di rinvio coatto

BERNA - Il Consiglio federale ha adottato oggi il messaggio sui regolamenti Dublino III ed Eurodac. Le nuove norme riducono la durata massima delle carcerazioni per i richiedenti l'asilo respinti, fissandola a sette settimane per i fermi preliminari e a sei settimane per quelli in vista di rinvio coatto. Finora la durata era di 18 mesi per tutta la procedura.
Lo scopo di Dublino III è rendere più efficiente il sistema Dublino e migliorare la tutela giurisdizionale delle persone, si legge in un comunicato governativo. Il regolamento Eurodac - la banca dati europea per la registrazione di impronte digitali - concorre all'attuazione efficiente delle norme. I due regolamenti richiedono alcune modifiche della legge federale sugli stranieri e di quella sull'asilo.
Gran parte delle disposizioni non richiedono una trasposizione nella legge. Pertanto, il Consiglio federale ha optato per un'attuazione provvisoria parziale dal primo gennaio 2014. Dublino III definisce a quali condizioni è possibile ordinare la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto nei riguardi dei richiedenti l'asilo, ossia unicamente in caso di rischio che gli interessati si rendano irreperibili.
Il regolamento riduce inoltre la durata massima di carcerazione: sette settimane per il fermo preliminare e sei per quello in vista di rinvio coatto. In virtù dei risultati della consultazione - continua la nota - il Consiglio federale propone l'introduzione di una carcerazione cautelativa della durata massima di sei settimane per mancanza di cooperazione. Questo per evitare che un comportamento renitente riesca a impedire un trasferimento Dublino. Le parti relative alla carcerazione amministrativa sono state sottoposte al Parlamento.
Il nuovo regolamento disciplina anche in modo più chiaro i casi che riguardano famiglie e minori non accompagnati e introduce nuove prescrizioni in termini di sicurezza. Per ogni minore non accompagnato, le autorità sono tenute a designare una persona di fiducia incaricata di difenderne gli interessi.
La cooperazione Dublino si fonda sul principio secondo cui ogni domanda d'asilo presentata nello spazio Dublino - composto da 32 Stati - sia effettivamente esaminata. Tale esame è sempre di competenza di un unico Stato, definito caso per caso dai criteri del regolamento. Questo disciplinamento delle competenze garantisce che, per un richiedente d'asilo, vi sia sempre uno Stato responsabile.
ATS