POLITICA E POTERE
Media, Politica e Magistratura: informare è un diritto. E un dovere
Quasi mezzo secolo fa, nella fondamentale sentenza The Sunday Times contro Regno Unito, la Corte europea dei diritti dell’uomo stabilì che le vicende sottoposte ai tribunali possono continuare a essere oggetto di informazione e discussione pubblica

Un’inchiesta o un procedimento giudiziario in corso non fanno automaticamente calare il silenzio sulla stampa. Quasi mezzo secolo fa, nella fondamentale sentenza The Sunday Times contro Regno Unito, la Corte europea dei diritti dell’uomo stabilì che le vicende sottoposte ai tribunali possono continuare a essere oggetto di informazione e discussione pubblica. E ricordò che non solo i media hanno il compito di informare: il pubblico ha il diritto di ricevere quelle informazioni.

Era il 26 aprile 1979. Quasi cinquant’anni fa. Eppure alcuni passaggi della sentenza pronunciata quel giorno dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sembrano scritti per un dibattito di oggi.

In Ticino, ogni volta che una vicenda sfocia in un'inchiesta penale sentiamo ripetere la solita solfa: lasciamo lavorare la Magistratura, attendiamo i risultati delle verifiche, eccetera. Inviti rivolti ai media, ma anche alla politica. Inviti che abbiamo sentito ripetutamente risuonare anche durante l'ultima sessione parlamentare. 

Il caso a cui abbiamo accennato in apertura era quello del Sunday Times e dello scandalo del talidomide. Il giornale britannico intendeva pubblicare un’inchiesta sulle responsabilità della società che aveva commercializzato il farmaco e sulle richieste di risarcimento delle famiglie colpite. I tribunali britannici ne avevano impedito la pubblicazione, ritenendo che l’articolo potesse interferire con i procedimenti giudiziari pendenti. La questione arrivò a Strasburgo e la Corte concluse, con undici voti contro nove, che quella restrizione aveva violato l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quello che tutela la libertà d’espressione.

Il principio posto dalla Corte è netto. La libertà d’espressione, ricordarono i giudici europei, costituisce “uno dei fondamenti essenziali di una società democratica”. E non tutela soltanto le informazioni e le opinioni accolte favorevolmente o considerate innocue, ma anche quelle capaci di “offendere, scioccare o disturbare” lo Stato o una parte della popolazione.

Ma è soprattutto il passaggio successivo a essere importante quando un’inchiesta giudiziaria entra contemporaneamente nel dibattito pubblico. La Corte afferma infatti che questi principi assumono “un’importanza particolare per la stampa” e valgono anche nel campo dell’amministrazione della giustizia.

E la frase chiave è: “I tribunali non possono operare nel vuoto.” Essi sono certamente il luogo deputato alla soluzione delle controversie, osserva la Corte, ma questo non significa che quelle stesse controversie non possano essere discusse altrove, nelle pubblicazioni specializzate, sulla stampa generalista o dall’opinione pubblica.

Il concetto viene ulteriormente precisato. I mezzi d’informazione non possono oltrepassare i limiti necessari alla corretta amministrazione della giustizia. Ma, entro quei limiti, hanno il compito di comunicare informazioni e idee sulle questioni sottoposte ai tribunali esattamente come sugli altri temi d’interesse pubblico. E a questo compito della stampa corrisponde un altro diritto fondamentale: quello del pubblico di ricevere tali informazioni.

È importante anche ciò che la Corte afferma nel paragrafo successivo. Il fatto che determinate circostanze siano alla base di una causa pendente non fa cessare, per questo solo motivo, il loro carattere di interesse pubblico.

Nel caso del talidomide, anzi, secondo Strasburgo portare alla luce determinati fatti poteva contribuire a frenare una discussione pubblica basata su supposizioni anziché su informazioni.

Questo non significa, naturalmente, che la libertà di stampa sia senza limiti o che prevalga automaticamente e in ogni circostanza sulle esigenze della giustizia. Lo stesso articolo 10 della Convenzione contempla restrizioni dirette, fra l’altro, a tutelare l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. Ma quelle restrizioni devono essere giustificate nel caso concreto, proporzionate e “necessarie in una società democratica”. Non basta invocare genericamente l’esistenza di un procedimento giudiziario.

Ed è precisamente su questo punto che, nel 1979, Strasburgo diede ragione al Sunday Times: la restrizione imposta al giornale non rispondeva a un’esigenza sociale sufficientemente pressante da prevalere sull’interesse pubblico alla libertà d’espressione ed era sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. Vi era dunque stata una violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

È una distinzione essenziale ancora oggi: la giustizia deve poter fare il proprio lavoro e la stampa deve poter fare il proprio. L’esistenza di un’inchiesta giudiziaria non trasforma automaticamente una vicenda d’interesse pubblico in una zona sottratta al dibattito. I tribunali accertano responsabilità penali e civili secondo le loro regole e i loro tempi. I media informano e discutono ciò che riveste interesse pubblico, rispettando i limiti posti dalla legge.

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