L'economista, delegato alle relazioni esterne delle associazioni economiche, ritiene che l'accordo del 1974 si possa denunciare indipendentemente dalle altre convenzioni

LUGANO – Il ragionamento è molto tecnico. Ma il tema è rilevante. Secondo l’economista Michele Rossi, delegato alle relazioni esterne delle associazioni economiche, l’accordo sui frontalieri può essere disdetto indipendentemente dalle altre convenzioni che legano Svizzera e Italia. Rossi, che si occupò in prima persona di bilaterali negli anni scorsi, smentisce così la posizione granitica della ministra Eveline Widmer-Schlumpf, secondo la quale non sarebbe possibile disdire l'accordo sui frontalieri in quanto facente parte di una Convenzione più ampia, quella volta ad evitare la doppia imposizione (CDI).
Widmer Schlumpf, scrive Rossi sul Giornale del Popolo, “si appella all'indivisibilità dell'accordo in relazione ad una possibile disdetta del medesimo. O lo si disdice tutto o non lo si disdice per niente. Verosimilmente la sua posizione poggia sull'articolo 44 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969".
Ma "il medesimo accordo prevede che, a determinate condizioni, la cessazione o un'eventuale sospensione, possano riferirsi anche a singole clausole e non all'intero trattato".
"Nel caso in oggetto" spiega Michele Rossi, "a favore della possibile disdetta o sospensione limitata all'imposizione alla fonte dei frontalieri, depone il fatto che il ristorno fiscale venne regolato in un accordo separato, addirittura concluso ben due anni prima della CDI. Il sistema relativo ai frontalieri parrebbe quindi scindibile dal resto. Lo è effettivamente stato, in passato. Lo prova la cronologia della sua stipulazione e dell'entrata in vigore. Sono due trattati inizialmente concepiti ed attuati in modo separato."
"Si tratta pertanto di una possibilità da approfondire ulteriormente" conclude Rossi, "anche perché permetterebbe di lasciare in essere il resto delle norme della CDI, garantendo in tal modo la necessaria sicurezza giuridica nei rapporti tra i due Stati. Nel rispetto del diritto".
red