Dopo le rivelazioni del CdT sulle modalità che hanno portato all’arresto di Filippo Dollfus, il consigliere nazionale chiede lumi a Berna in merito a intercettazioni che la Procura milanese avrebbe disposto all’insaputa delle autorità giudiziarie ticinesi

BERNA – A seguito delle rivelazioni sulle modalità che hanno portato all’arresto di Filippo Dollfus del Corriere del Ticino di sabato 23 maggio, il Consigliere nazionale PLR Giovanni Merlini interpella il Governo federale in merito a intercettazioni che la Procura milanese avrebbe disposto su persone e soggetti fiscali residenti in Svizzera, all’insaputa delle autorità giudiziarie ticinesi.
Nell’estate del 2013, ricorda Merlini nell’atto riprendendo gli elementi rivelati dal CdT, fu inoltrata al Ministero pubblico (MP) ticinese un'istanza della Procura della Repubblica di Milano di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, allo scopo di ottenere informazioni su circa 30 società riconducibili a Filippo Dollfus, il fiduciario luganese arrestato lo scorso 24 aprile a Milano con l'accusa di essere a capo di un'organizzazione dedita al riciclaggio di denaro.
In esecuzione della rogatoria, il MP ticinese, acquisita la documentazione e selezionate accuratamente le informazioni rilevanti, autorizzò la trasmissione di documenti relativi a circa un quarto delle società oggetto della richiesta, con circostanziata decisione del maggio 2014. La Procura milanese, non paga dell'esito della rogatoria, avrebbe allora proceduto con intercettazioni telefoniche sull'utenza fissa elvetica (con prefisso 091) di una fiduciaria e di un cittadino svizzero, soggetti fiscali elvetici, residenti sul territorio della Confederazione.
Le intercettazioni sarebbero state messe in atto per poter giungere all'arresto del fiduciario ticinese e per disporre di quelle informazioni che la Procura milanese non era riuscita ad ottenere con la procedura rogatoriale.
Se ciò fosse confermato, Giovanni Merlini chiede al Consiglio Federale se tali intercettazioni telefoniche: “si configurano nella fattispecie come una violazione della sovranità elvetica e del principio di territorialità” e se “sono compatibili con lo spirito e il tenore della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959 e dell'Accordo tra Svizzera e Italia del 10.9.1998 che la completa”.