SECONDO ME - Filippo Piffaretti: "Doppia imposizione. pubblicata una delle prime domande raggruppate che tocca la Confederazione. Bisogna correre ai ripari anche con i clienti italiani: c'è tempo fino al 30 settembre"

di Filippo Piffaretti*
Giusta l’articolo 26 della convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (di seguito CDI CH-NL), in questi giorni l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha pubblicato sul foglio federale una comunicazione volta ad identificare, i contribuenti che soddisfano il seguente profilo e condizioni:
- Persone fisiche che in un dato periodo erano domiciliate nei Paesi Bassi,
- detenevano quali titolari unconto presso un dato Istituto bancario il cui valore venale superava gli Euro 1’500,
- pur avendo ricevuto una comunicazione dall’Istituto bancario per sostanzialmente dar seguito alla divulgazione volontaria di conti non dichiarati, non vi hanno aderito.
A mente di chi scrive si tratta di una delle prime domande raggruppate che tocca la Confederazione elvetica. Indipendentemente dai risultati che questa richiesta conseguirà in termini finanziari per il paese richiedente, essa segna irrimediabilmente il solco che le autorità fiscali seguiranno in futuro per identificare contribuenti con beni non dichiarati e rappresenta da un lato un mezzo d’inchiesta formidabile, dall’altro un rischio enorme per chi illecitamente ha occultato o occulta una parte del proprio patrimonio tramite istituti bancari esteri.
La base legale, sulla quale si fonda la richiesta d’assistenza evidenziata, va ricercata nell’articolo 26 sullo scambio delle informazioni della CDI CH-NL che rispecchia sostanzialmente la convenzione modello OCSE, dove si statuisce che nel caso in cui lo Statorichiedente, in questo caso i Paesi Bassi, fornisca una descrizione dettagliata su di un gruppo di contribuenti non identificati, adducendo a fatti e circostanze che lo hanno portato ad effettuare la richiesta ed ad avviare un’inchiesta, spiegando la legge applicabile e le ragioni per cui occorre presupporre chetale gruppo di contribuenti, non abbia rispettato i propri obblighi fiscali, può ottenere che gli vengano trasmesse le informazioni richieste. Lo stato destinatario dovrà quindi dar seguito alla richiesta producendo le informazioni atte a punire eventuali reati (o più semplicemente ritenute necessarie per lo stato richiedente).
Dunque, fondandosi sulla base legale citata, l’autorità competente dei Paesi Bassi ha chiesto alla Confederazione Elvetica di identificare dei contribuenti che hanno deciso di applicare un certo modello comportamentale, vale a dire non hanno dato seguito alla divulgazione volontaria, prevista nei Paesi Bassi, per contribuenti che detenevano conti non dichiarati.
A ragion del vero, questo tipo d’esperienza già era stata vissuta da contribuenti Statunitensi che detenevano relazioni bancarie non dichiarate presso Istituti bancari elvetici o loro filiali estere. In quell'occasione, la Confederazione Elvetica era però stata oggetto di una prova di forza, senza precedenti; inseguito alle accuse formulate da alcuni consulenti attivi negli Stati Uniti, intermediari finanziari svizzeri vennero quindi obbligati a rivelare le identità di contribuenti statunitensi, sospettati d’aver illegalmente occultato una parte del loro patrimonio, permettendo quindi al fisco di quel paese direcuperare importi elevatissimi.
In questo caso invece, si tratta della semplice applicazione di un trattato internazionale, da tempo in vigore. La comunicazione dell’Amministrazione federale dellecontribuzioni, non può quindi essere definita una novità, bensì il segnale tangibile che gli Stati virtuosi sono riusciti a dotarsi di un mezzo d’inchiesta efficace per raggiungere gli obbiettivi perseguiti ossia trasparenza e equità fiscale.
La pubblicazione illustra, con meridiana evidenza, quali sono i rischi a cui è ormai sottoposto il contribuente che non approfitta delle amnistie a lui offerte dal proprioStato (gli autori si riferiscono sia alla divulgazione volontaria italiane che all’autodenuncia prevista dalle leggi Svizzere). In altre parole vi è da credere che la richiesta d’assistenza pubblicata sul foglio federale, sarà la prima di una lunga serie. Nessuna giurisdizione, che ha stipulato delle convenzioni contro le doppie imposizioni sulla base del modello OCSE, è al riparo da questi potentissimi mezzi d’inchiesta. Di conseguenza, l’occultamento di patrimoni in piazze finanziarie off shore è destinato quindi a divenire, a breve, un lontano ricordo. Da osservare che le principali giurisdizioni off-shore hanno stipulato CDI con Confederazione Elvetica e la Repubblica Italiana basandosi sul modello OCSE.
Venendo ora alla piazza finanziaria ticinese, la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, al momento di sottoscrivere il protocollo di modifica della CDI CH-I nel febbraio 2015, hanno riconosciuto l’ammissibilità di richieste raggruppate aventi come oggetto l’identificazione di alcuni modelli comportamentali. Ergo, come già è stato fatto da diversi autori, occorre ribadire che clienti Italiani di Istituti bancari elvetici che nel febbraio 2015 ancora possedevano dei conti non dichiarati, potrebbero essere presto oggetto di una richiesta amministrativa (domanda raggruppata) prima, e di una procedura penale poi. Occorre quindi correre ai ripari, ma attenzione il termine per i contribuenti Italiani è il 30 settembre 2015.
*esperto fiscale dipl. LLM Int. Tax Law, Lugano