Il magistrato sul caso della scuola Glossa di Ascona: "Doveroso è constatare che lo stipendio lordo indicato nel contratto è effettivamente basso non raggiungendo la soglia dei CHF 3'000 lordi mensili circa, quale segretaria"
LUGANO – Il deputato leghista Massimiliano Robbiani è stato prosciolto dalle accuse di diffamazione e calunnia formulate nei suoi confronti dalla scuola di lingue Glossa di Ascona. Il caso, che liberatv aveva ampiamente seguito, si riferiva al salario pagato dall’istituto a una segretaria (15 franchi lordi all’ora). Al di là del proscioglimento di Robbiani per le affermazioni da lui formulate nella sua interrogazione sulla scuola di Ascona (in particolare la frase “paghe da fame”), sono interessanti le osservazioni del procuratore pubblico Paolo Bordoli che spaziano tra il piano giuridico e quello sociale. Eccole:
“Nell’esaminare il testo incriminato occorre rilevare che i fatti riportati (e cioè la paga oraria di CHF 15.00 e le altre condizioni salariali) corrispondono a verità. Occorre quindi stabilire se l’utilizzo del verbo sfruttare unito all’indicazione “paghe da fame” sia lesivo dell’onore della scuola e della sua titolare.
Doveroso è constatare che lo stipendio lordo indicato nel contratto è effettivamente basso non raggiungendo la soglia dei CHF 3'000 lordi mensili circa, quale segretaria. Non si tratta in questa sede di dare un giudizio di valore, ma di rilevare un importo oggettivamente basso, tenuto conto dei costi della vita attuali e delle normative che regolano già oggi i salari in alcuni settori (cfr. ad esempio i vari contratti normali e/o collettivi di lavoro in vigore in Ticino e che prevedono di regola stipendi orari a quello proposto da Glossa).
Va peraltro rilevato che il querelato ha fatto di tali affermazioni nell’ambito di un atto parlamentare, documentazione alla mano, volto a chiedere chiarimenti al Governo sulle relazioni che intratteneva con questa scuola.
A mente dello scrivente, in questo contesto (politico) il verbo sfruttare pur se associato all’indicazione “paga da fame”, anche se può apparire eccessivo fianco fuori posto in un atto parlamentare non è ancora lesivo dell’onore dei querelanti, tale cioè da farli apparire quali persone spregevoli. In effetti, agli occhi del terzo non prevenuto l’affermazione non deve necessariamente essere far pensare a situazioni illecite quali possono essere quelle dell’usura (reato penale) o anche di una moderna forma di schiavitù (comportamento senz’altro disonorevole).
Un lettore non prevenuto leggendo l’atto parlamentare ritiene vi possa essere una situazione di mercato di lavoro, come peraltro ve ne sono state negli ultimi tempi, di assunzione di personale a paghe basse, non sufficienti magari a garantire un sostentamento, ma che non necessariamente rappresentano situazioni di rilevanza penale o che implicano che il datore operi nell’illegalità. Non essendo le affermazioni incriminate lesive dell’onore dei querelanti, occorre quindi decretare il non luogo a procedere".