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16.06.2016 - 12:140
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:41

Pedofilia, dalle parole ai fatti: il PPD dice "Basta pene ridicole per reati contro l'integrità sessuale". Sanzioni "troppo generose per chi approfitta nella maniera più bieca delle persone più deboli"

Dadò, Fonio e Ghisla chiedono al Ticino di presentare a Berna un'iniziativa cantonale. E fanno il paragone tra le pene per i pirati della strada e quelle per stupratori e pedofili

BELLINZONA – Pedofilia, dalle parole ai fatti. Il capogruppo del PPD in Gran Consiglio, Fiorenzo Dadò, insieme ai deputati Giorgio Fonio e Simone Ghisla, chiede che il Ticino presenti alle Camere federali un’iniziativa cantonale. Il titolo è chiarissimo: "Basta pene ridicole per reati contro l'integrità sessuale".
Ecco il testo dell’atto parlamentare, che tecnicamente è una proposta di risoluzione all’attenzione del Parlamento.
Alcuni fatti di cronaca giudiziaria portano i cittadini e i politici a riflettere sull'adeguatezza delle sanzioni. In tempi recenti diversi automobilisti con il piede anche molto pesante su un'autostrada asciutta e senza particolari pericoli sono stati condannati a pene detentive varianti fra i 18 e i 24 mesi.
Agli stessi può pure essere sequestrato il veicolo, viene loro revocata la licenza di condurre a tempo indeterminato e, come sanzione accessoria viene loro impartito l’obbligo di seguire corsi riabilitativi oltre che quello di sottoporsi alle cure di uno specialista designato “psicologo del traffico”.
Per contro delle persone, sfruttando anche una loro posizione di superiorità sociale, che hanno rovinato per sempre la vita e l'equilibrio psichico di bambini, attentando alla loro integrità sessuale, sono stati condannati per esempio a 14 mesi di detenzione (caso di un maestro), a 6 mesi di pena detentiva (caso di un docente), a una pena pecuniaria di 60 aliquote (caso di un ex politico). O ancora il caso di un terapeuta condannato a 14 mesi per atti sessuali avvenuti nel suo studio. Tutte queste condanne sospese condizionalmente e senza pene accessorie o misure terapeutiche e ciò nonostante il fatto che secondo l’ICD 10 la pedofilia sia considerata una malattia psichica.

Non solo da un punto di vista pratico giudiziario, ma anche da un punto di vista teorico legislativo la situazione appare anomala. Oggi chi compie atti sessuali con fanciulli è condannato al massimo con una pena detentiva di cinque anni (art. 187 cifra 1 CP), tre anni per atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 cifra 1 CP), dieci anni per atti sessuali con persone incapaci di discernimento e inette a resistere (art. 191 CP), per coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP) o violenza carnale (art. 190 cpv. 1 CP). In questi ultimi due casi v'è una pena minima di tre anni per uso di arma o oggetto pericoloso. Per il resto non sono previste pene detentive minime.

Non sono necessarie troppe parole per concludere che le sanzioni siano troppo lievi e generose con coloro che approfittano nella maniera più bieca delle persone più deboli. Pene miti sia nei loro massimi, ma soprattutto nei loro minimi. L'attuale Codice penale giustamente prevede sanzioni severe per coloro che attentano alla vita di un essere umano (fino alla reclusione perpetua; art. 112 CP). Sorprendentemente però minimizza gli atti di uno stupratore, quasi come se la lesione, non essendo immediatamente visibile, non sia così grave. È proprio vero il contrario: le vittime si trovano a dover subire sofferenze interiori inaudite, che non possono essere dimenticate dal legislatore. Simili violenze non sono molto diverse negli strascichi a un omicidio.

Le Camere federali hanno approvato una proposta di revisione – presentata dal ticinese Fabio Abate (atto 03.424) – dell'art. 187 cpv. 1 CP (atti sessuali con fanciulli) per aumentare la pena massima a 10 anni. Fatto sta  però che ancora oggi il Codice penale non è stato toccato. È quindi doveroso sollecitare un inasprimento delle pene per tutti i reati del titolo quinto del Codice penale (reati contro l'integrità sessuale), prevedendo dei minimi legali e innalzando i massimi edittali.
Affinché l'inasprimento delle pene non conduca a risultati scioccanti, analoghi a quelli evocati in entrata, per la precisione si ritiene adeguato di prescindere dall'aggravare le sanzioni comminate per giovani adulti, alla sola condizione vi sia il consenso di tutte le parti.
In altre parole e in perfetta sintonia con quanto previsto dalla parte generale del codice penale, che prevede, come principio primordiale nella repressione dei reati, la risocializzazione dell’individuo, le sanzioni previste dal codice per i delitti commessi a sfondo pedopornografico devono essere sempre “di tipo fermo” e mai con il beneficio della condizionale. Questo siccome la pedofilia è una malattia nel senso stretto del termine e pertanto deve essere curata: per cui nelle varie disposizioni legali attualmente in vigore occorre prevedere una misura terapeutica obbligatoria come regola di base, con la precisazione che, in caso di mancata accordo alla terapia da parte del condannato o mancata collaborazione nelle cure, dovrà essere prevista una pena detentiva.

Per questi motivi, si chiede che il Cantone Ticino presenti un'iniziativa cantonale alle Camere federali tendente alla revisione del Codice penale svizzero:

- per stabilire pene detentive (o terapeutiche) minime per tutti i reati contro l'integrità sessuale (titolo quinto del Codice penale);

- per aumentare a una "pena detentiva sino a 10 anni" la pena massima per tutti i reati del medesimo titolo sanzionati oggi con meno di 10 anni;

- per fissare semplicemente la "pena detentiva" (ossia la pena massima fino a 20 anni) come pena massima per tutti i reati del medesimo titolo sanzionati oggi con la pena detentiva massima sino a 10 anni;

- per non inasprire le sanzioni ai giovani adulti, se sussiste il consenso di entrambe le parti interessate”.




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