In altre parole e in perfetta sintonia con quanto previsto dalla parte generale del codice penale, che prevede, come principio primordiale nella repressione dei reati, la risocializzazione dell’individuo, le sanzioni previste dal codice per i delitti commessi a sfondo pedopornografico devono essere sempre “di tipo fermo” e mai con il beneficio della condizionale. Questo siccome la pedofilia è una malattia nel senso stretto del termine e pertanto deve essere curata: per cui nelle varie disposizioni legali attualmente in vigore occorre prevedere una misura terapeutica obbligatoria come regola di base, con la precisazione che, in caso di mancata accordo alla terapia da parte del condannato o mancata collaborazione nelle cure, dovrà essere prevista una pena detentiva.