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07.02.2015 - 12:080
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:41

Stipendi, imposte, deduzioni: il Governo fa il punto sulla tassazione dei frontalieri

Rispondendo a un'interrogazione di Sergio Savoia, i ministro forniscono alcune risposte interessanti sull'impatto della nuova proposta del Consiglio Federale. E affermano: "Conosciamo solo il 30% della stratificazione dei redditi dei frontalieri"

BELLINZONA - Di frontalieri, stipendi e imposte. Il Consiglio di Stato spiega, approfondisce e fa il punto. Lo spunto è il messaggio del Consiglio Federale che, traducendo in legge una sentenza di qualche anno fa del Tribunale Federale, propone di concedere ai frontalieri la possibilità di scegliere tra l'attuale imposizione alla fonte e quella ordinaria a cui sono assoggettati tutti i residenti. E con tutte le deduzioni del caso.

L'occasione di fare chiarezza su questa controversa e importantissima riforma, a cui, vale la pena ricordarlo, il Governo ticinese si era opposto in fase di consultazione, è data da un'interrogazione presentata da Sergio Savoia. Rispondendo al deputato ecologista, i ministri affrontano alcuni nodi spinosi. Nodi che in parte restano inevasi perché al momento non è possibile calcolare l'impatto reale che avrà la riforma voluta da Berna.

In particolare il Governo non è conoscenza della stratificazione fiscale dei frontalieri. Detta alla brutto cane: non sa quanti lavoratori italiani guadagnano cosa. O per meglio dire conosce il 30% dei salari della popolazione frontaliera. E ci vorranno ancora 3 anni per saperne di più.

Di seguito pubblichiamo per esteso alcune domande (di Savoia), con le relative risposte (del Governo).

Come valuta il Consiglio di Stato la possibilità per i frontalieri di chiedere deduzioni fiscali per i lavori effettuati nelle loro abitazioni in Italia da artigiani italiani e per gli interessi passivi dell'ipoteca dal punto di vista della già forte concorrenza esercitata da notificati distaccati e indipendenti sugli artigiani ticinesi? Quando ha discusso con le organizzazioni dell'edilizia, il Consiglio di Stato le ha messe al corrente della possibilità che in futuro i frontalieri potranno sgravare lavori realizzati da imprese italiane in Italia?
"Se in un futuro dovesse entrare in vigore la nuova Legge federale sull’imposizione alla fonte, rileviamo che le spese di manutenzione o gli interessi passivi relativi ad immobili posseduti fuori dalla Svizzera oggetto di un'eventuale richiesta di deduzione da parte di un frontaliere che invocherebbe la qualifica di "quasi residente" e la relativa imposizione ordinaria, sarebbero soggette alle norme di riparto internazionale".

Mentre veniva elaborato il famoso rapporto su frontalieri e prestatori di servizio indipendenti, il Consiglio di Stato già sapeva che gran parte delle misure proposte per rendere meno attrattivo il Ticino per i lavoratori d'oltrefrontiera sarebbero state vanificate da questa revisione posta in consultazione il 13 dicembre 2013 e per la quale era stata consultata anche la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (quindi anche il Ticino)?
"Il progetto di revisione della nuova Legge federale sull’imposizione alla fonte implicherebbe modifiche a livello di imposizione dell'attività lucrativa dipendente svolta in Svizzera. Per contro i redditi da attività lucrativa indipendente (contemplati nella scheda 26 del rapporto “Lavoratori frontalieri, fornitori di prestazioni indipendenti esteri e lavoratori distaccati in Ticino, allegato – Schede concernenti le misure proposte) non sono oggetto di modifiche; il messaggio del Consiglio federale non riguarda l'imposizione dell'attività lucrativa indipendente e non tocca le categorie di persone indicate nella domanda". 

La decisione del Gran Consiglio di applicare un moltiplicatore comunale al 100% per le imposte alla fonte avrebbe dovuto portare nelle casse cantonali 20 milioni di franchi supplementari. Se la revisione dell'imposizione alla fonte proposta dal Consiglio federale dovesse entrare in vigore, quanti sarebbero effettivamente gli introiti in più per le casse cantonali? I frontalieri sarebbero imposti in base all'aliquota effettiva del comune dove lavorano? Se sì, e tenendo conto del fatto che la stragrande maggioranza dei frontalieri lavora in comuni con moltiplicatori bassi, quale sarebbe il mancato introito rispetto al moltiplicatore medio del 78% applicato finora per le imposte alla fonte?
"L'entrata in vigore delle aliquote che prevedono l'applicazione del moltiplicatore al 100% per i frontalieri con rientro giornaliero si basa sulle modifiche della legge tributaria del Cantone Ticino recentemente approvate dal Gran Consiglio. Il maggior introito derivante dall'aumento del moltiplicatore comunale per i frontalieri con rientro giornaliero dovrà essere ripartito fra Comuni, Cantone e Italia. Allo stato attuale non è possibile quantificare la riduzione di gettito che potrebbe comportare l'introduzione delle modifiche legislative proposte a livello federale. Dalle discussioni parlamentari si evince che il possibile problema di un minor introito dovuto alla nuova Legge federale sull’imposizione alla fonte era noto, anche se non quantificabile (cfr. intervento Delcò Petralli, relatrice del messaggio concernente il progetto di modifica della legge tributaria del 21 giugno 1994 “moltiplicatore al 100% per i frontalieri”, estratto dal verbale del Gran Consiglio, seduta XIX, mercoledì 5 novembre 2014, pomeridiana, anno 2014/2015)".

I frontalieri residenti nella fascia di confine, che costituiscono la stragrande maggioranza dei pendolari italiani attivi in Ticino, sono imposti unicamente in Svizzera, non vengono imposti a titolo accessorio nel loro luogo di domicilio. Non inoltrano quindi una dichiarazione d'imposta completa" in Italia secondo i criteri svizzeri e non sono oggetto di un'imposizione integrale che permetterebbe di stabilire l'insieme dei redditi. Come verranno stabiliti i redditi complessivi di questa categoria di frontalieri?
"Secondo l'Accordo del 1974 fra Svizzera e Italia ad oggi ancora in vigore, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, i frontalieri, se risiedono nei comuni di frontiera e rientrano giornalmente al loro domicilio, non devono più dichiarare in Italia i redditi da attività lucrativa dipendente conseguiti in Ticino. Essendo però illimitatamente imponibili nello Stato di residenza per tutti gli altri redditi, in sede di dichiarazione fiscale italiana, i medesimi devono dichiarare tutti gli altri proventi, esclusi appunto quelli derivanti da attività lucrativa dipendente conseguita in Ticino, Vallese o Grigioni".

Oggi, nel contesto delle cosiddette tassazioni correttive, spetta al contribuente, produrre una dichiarazione dell’autorità fiscale dello Stato di residenza che certifichi l’assenza di redditi, oltre a quelli svizzeri, del contribuente, del suo coniuge / partner registrato. Il direttore dell'Ufficio delle contribuzioni Lino Ramelli, in un'intervista rilasciata il 4 maggio al Corriere del Ticino, ha affermato che per trarre vantaggio dalla tassazione ordinaria un frontaliere dovrebbe avere un salario di almeno 7000-8000 franchi mensili, in particolare perché gli verrebbe contabilizzato come reddito il valore locativo della sua abitazione in Italia. Sulla base di quali criteri e/o documenti verrebbe valutato il valore di un'abitazione di proprietà in Italia e il suo valore locativo?
"
Il concetto di valore locativo applicato in questi casi è quello vigente in materia di diritto fiscale interno svizzero. Lo stesso, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni".

 Come sarà possibile verificare che le spese sostenute in Italia dai frontalieri che chiedono la tassazione ordinaria e le relative deduzioni siano effettive? A nostro avviso è imperativo che il Consiglio di Stato applichi anche ai frontalieri la regola secondo cui le deduzioni fiscali per lavori commissionati a ditte estere verranno accolte solo se accompagnate dalla prova dell'avvenuto pagamento tramite contro bancario o postale, come previsto dall'iniziativa di Michela Delcò Petralli accolta dal Gran Consiglio il 23 settembre. 
"In questo contesto ribadiamo che ai frontalieri che in futuro potrebbero richiedere l'assoggettamento in via ordinaria, dovranno essere applicate le norme fiscali di diritto interno vigenti in Svizzera, ritenuto che il frontaliere invocherebbe a questo punto la qualifica di "quasi-residente" sulla base di una presunta disparità di trattamento rispetto a chi beneficia di una tassazione ordinaria. Da ciò ne consegue che anche tutte le norme e prassi interne svizzere in materia di deduzioni per spese di manutenzione di immobili avranno identica applicazione". indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile stesso.

Visto che i frontalieri beneficeranno di un vantaggio rispetto ai residenti dal punto di vista fiscale, potendo scegliere fra imposta alla fonte e tassazione ordinaria ulteriore a seconda della convenienza, il Consiglio di Stato ha previsto di chiedere ai lavoratori d'oltreconfine o a chi li impiega in Ticino di contribuire alle spese sostenute dai contribuenti residenti, ad esempio per le infrastrutture o le misure antinquinamento e antirumore?
"Una modifica di legge in questo senso e dal profilo fiscale sarebbe contraria al principio della non discriminazione che trova pure applicazione in ambito fiscale, ritenuto che il lavoratore frontaliere, “quasi residente” potrebbe, sulla base della citata sentenza del Tribunale federale, invocare la disparità di trattamento fra residenti in Ticino e residenti fiscali all'estero assoggettati in Ticino in ragione dell'attività lucrativa ivi conseguita".

Come mai il Ticino risulta essere l'unico Cantone incapace di fornire le cifre in merito alla percentuale di persone imposte alla fonte non residenti (frontalieri) che guadagnano più di 120'000 franchi?
Il Cantone Ticino fino al 31.12.2013 procedeva all'imposizione degli assoggettati alla fonte basandosi su di una gestione per datori di lavoro che non permetteva di disporre di una stratificazione dei redditi e di dati per singolo assoggettato alla fonte. Dall'1.1.2014 l'Ufficio preposto all'imposizione degli assoggettati alla fonte si è dotato di un nuovo applicativo, denominato "Ifonte", grazie al quale il datore di lavoro fornisce i dati completi degli assoggettati alla fonte. A meno di un anno dalla sua introduzione, la percentuale di dati inviati utilizzando il nuovo applicativo supera il 30 per cento dei dipendenti assoggettati alla fonte. L'obiettivo è quello di disporre della totalità dei dati entro 3 anni dall'introduzione del nuovo applicativo.

Come valuta le conseguenze di questa nuova legislazione per il Canton Ticino in generale e, in particolare, per le potenziali implicazioni per il gettito fiscale e per il maggior onere burocratico derivante allo Stato?
Come già espresso nella presa di posizione del 18 marzo 2014 citata, il Consiglio di Stato reputa che l'entrata in vigore delle modifiche di legge contenute nel messaggio proposto dal Consiglio federale che prevedono il passaggio in modo automatico alla tassazione ordinaria per i dimoranti e, su richiesta, per i frontalieri, comporterebbe un aumento di onere amministrativo relativo alle intimazioni delle tassazioni.  È ovvio che i frontalieri (che avrebbero la possibilità di essere imposti in maniera ordinaria, nel caso in cui ne facciano richiesta entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo all’anno fiscale) opterebbero per la richiesta di una tassazione ordinaria unicamente se ciò comporta un minor onere fiscale a loro carico, con l'inevitabile conseguenza di un minor gettito d'imposta complessivo, oggi difficilmente quantificabile".

Non ritiene il Consiglio di Stato che a fronte di questa novità sia prudente e utile decidere il blocco dei ristorni, immediatamente a titolo cautelativo?
"I ristorni versati dal Cantone Ticino all'Italia sulla base dell'Accordo del 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine è parte integrante della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni.  Come già evidenziato in altre risposte ad atti parlamentari si ritiene che sarà in ambito della rinegoziazione della Convenzione di doppia imposizione con l'Italia che si dovrà anche tener conto delle implicazioni delle modifiche di legge previste dal messaggio del Consiglio federale; tenuto conto delle perplessità che già sono state sollevate dal Consiglio di Stato in sede di consultazione del progetto di modifica di legge federale".

 

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