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11.09.2015 - 13:000
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:41

Conflitti di interesse, la rivoluzione Denti: o in Gran Consiglio o a Berna, o municipale o deputato. Fuori i politici dai CDA e chi lavora per lo Stato non sieda in Municipio

Il deputato ha presentato a nome dei Verdi un'iniziativa parlamentare. Ecco come propone di modificare la Costituzione...

BELLINZONA - Il deputato Franco Denti ha presentato, a nome del gruppo dei Verdi in Gran Consiglio, una iniziativa parlamentare costituzionale per risolvere l’annosa questione del conflitto di interesse in politica e nell’amministrazione pubblica. Si tratta di una sorta di rivoluzione che, se approvata, cambierà profondamente le regole inserendo nella legge una serie di divieti relativi alle cariche istituzionali.

La soluzione prevede alcune regole base, indispensabili per garantire  serietà e integrità al sistema istituzionale del nostro bel Cantone, scrive Denti nella nota che accompagna il suo atto parlamentare.
 
“Negli ultimi anni sono state presentate diverse iniziative parlamentari con delle proposte concrete, rispettivamente delle richieste più generali allo scopo di regolamentare e risolvere il problema del conflitto di interessi per chi esercita una carica pubblica. Dopo innumerevoli discussioni, rapporti di maggioranza e di minoranza, dichiarazioni di intenti, promesse e proclami, il 30 maggio 2011 il Parlamento ha respinto 6 iniziative che chiedevano di sancire l’incompatibilità tra la carica di Gran consigliere con quella di membro dei CdA delle aziende statali o parastatali, rispettivamente di membri delle Commissioni di nomina del Consiglio di Stato, tra la funzione di dirigente statale o collaboratore personale dei consiglieri di Stato con quella di Municipale, e, più in generale, di stabilire regole generali e astratte che potessero risolvere i potenziali casi di conflitto”.
 
Gran parte dei deputati, continua Denti, ha riconosciuto e confermato l’esistenza del problema e la necessità di risolverlo, ma ha ritenuto che lo stesso  andasse affrontato nelle leggi settoriali delle aziende cantonali autonome (Ente ospedaliero, BancaStato, Azienda rifiuti…) e non in maniera generale nella Costituzione ticinese, nella legge sui dipendenti pubblici, in quella sul Gran Consiglio, nella Lord o nella LOC.

“L’idea di fondo (o la scusa oserei dire) era che le soluzioni potessero differire secondo le diverse esigenze delle aziende stesse. Inoltre per taluni risultava complicato se non impossibile stabilire una norma generale che comprendesse tutti i potenziali casi di conflitto di interessi.
Così si era espressa la Commissione speciale Costituzione e diritti politici nel suo rapporto di maggioranza del 9 novembre 2010 redatto da Giovanni Jelmini e Gianrico Corti”.

“Dal momento che dalla seduta del 30 maggio 2011, ricca di promesse e di buoni auspici, sono passati 4 anni senza che sia accaduto nulla (in particolare in nessuna legge settoriale è apparso un nuovo articolo dedicato all’incompatibilità), ma i proclami politici non si sono invece arrestati (cito il Presidente del PLR Rocco Cattaneo che dalle colonne del CdT il 18 settembre 2014 ha tuonato “fuori i politici dai CdA”), con il Gruppo dei Verdi per il Ticino torno sul tema con una proposta concreta e chiara, che in parte riprende  gli intenti (rimasti tali) delle precedenti iniziative e del Parlamento e in parte propone nuove soluzioni, ma che soprattutto ha il pregio di far decidere il popolo, unico vero sovrano di sé stesso.
 
L’obiettivo è quello di creare una base minima generale affinché le persone che adempiono cariche pubbliche siano completamente libere da pressioni e vincoli dovuti alla mole di lavoro, a interessi potenzialmente contrapposti o al grado di parentela, così come da fenomeni di sudditanza psicologica che potrebbero intaccare l’integrità delle decisioni.
 
Il problema del conflitto di interessi è delicato quanto complicato, ma la via, a ben vedere è nota da 2000 anni quando Gesù disse ai suoi discepoli “nessuno può servire 2 padroni” (Matteo 6, 24-34)”.

Ecco gli articoli costituzionali che l’iniziativa intende modificare.

Art. 54 - Incompatibilità per carica

1 Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell’ordine giudiziario, assessore-giurato, membro dell'Assemblea federale né di un Municipio o di un Consiglio comunale di un Comune con più di 10'000 votanti in materia cantonale.
2 È vietato inoltre esercitare cariche analoghe per uno Stato estero o accettare titoli e insegne nobiliari o cavalleresche da autorità estere.

Art. 54a - Incompatibilità per funzione
1. Gran Consiglio

1 Non possono far parte del Gran Consiglio:
a) le persone da esso elette o confermate in carica;
b) le persone con un impiego pubblico salariato cantonale, salvo che si tratti di un docente o di un'attività non dirigente non superiori al 50%;
c) i membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che il Cantone vi abbia una posizione dominante;
d) le persone che rappresentano il Cantone in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante;
e) le persone che assumono direttamente o tramite persone giuridiche a loro economicamente riconducibili mandati dal Cantone superiori a fr. 10'000.— annui.

2 Le incompatibilità di cui al capoverso 1 lett. c e d si limitano alle persone giuridiche, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:
a) somma di bilancio di 10 milioni di franchi;
b) cifra d'affari di 20 milioni di franchi
c) 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

3 Le incompatibilità del cpv. 1 e 2 sono applicabili anche ai rappresentanti del Cantone in aziende e fra l’azienda, loro stessi e il Cantone.

Art. 54b

2. Consiglio di Stato e magistrati dell'ordine giudiziario a tempo pieno

1 I Consiglieri di Stato e i magistrati dell'ordine giudiziario a tempo pieno non possono ricoprire alcuna altra carica al servizio della Confederazione, del Cantone o di un Comune, né esercitare un'altra professione o un'industria. Non possono nemmeno essere direttori, gestori, o membri dell'amministrazione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di controllo di un'organizzazione che svolge un'attività economica. Sono riservati, previa autorizzazione del Consiglio della magistratura, per i magistrati dell'ordine giudiziario funzioni a titolo accessorio in altri organismi giudiziari o paragiudiziari pubblici o privati o nell'insegnamento universitario o universitario professionale.

2 I Consiglieri di Stato e i magistrati dell’ordine giudiziario a tempo pieno non possono essere contemporaneamente membri di un Municipio né di un Consiglio comunale.

3 È vietato ai deputati al Gran Consiglio, ai Consiglieri di Stato, ai magistrati dell'ordine giudiziario a tempo pieno esercitare funzioni ufficiali per uno Stato estero, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 54c

Incompatibilità per parentela

Non possono essere contemporaneamente deputati al Gran Consiglio, Consiglieri di Stato, magistrati del medesimo ufficio giudiziario, membri di un Municipio o di un Consiglio comunale i parenti, compresi gli affini, in linea retta fino al quarto grado incluso in linea collaterale, i coniugi, i partner registrati, i mariti di sorelle e le mogli di fratelli.

Art. 54d

1 Se subentra un motivo di incompatibilità tra deputato al Gran Consiglio e membro dell'Assemblea federale, il mandato decade automaticamente nove mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo l’interessato non abbia cessato di esercitare l'altra funzione.

2 Se subentra un motivo di incompatibilità tra Municipale o Consigliere comunale di un Comune di più di 10'000 abitanti e deputato al Gran Consiglio, il mandato decade automaticamente tredici mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che l’interessato nel frattempo non abbia cessato di esercitare l'altra funzione. In questo termine non sono computabili i differimenti di elezione comunale in seguito a aggregazione o divisione comunale.

3 Negli altri casi, se subentra un motivo di incompatibilità esso, il mandato assunto successivamente decade automaticamente.

4 La dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale a opzione.

Art. 55

Ricusazione

1 Ogni membro di autorità deve ricusarsi in qualsiasi affare in cui abbia un interesse personale diretto.

2 Il deputato al Gran Consiglio è escluso dal voto e dalla discussione nella Commissione di cui fa parte in caso di oggetti che lo vedono nel ruolo di mandatario dal Cantone o da terzi.
3Le persone, cui spetti di prendere o preparare una decisione, devono inoltre ricusarsi per i motivi previsti dalla legge

 

 

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