POLITICA E POTERE
DECS ancora sconfessato. Ecco perché il TRAM ha annullato le nomine in job sharing
Il Governo: "Prendiamo atto. Valuteremo le motivazioni e ci esprimeremo nelle prossime settimane"
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Il PLR cannoneggia ancora il DECS. Nel mirino le nomine in job sharing annullate dal TRAM

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BELLINZONA - Il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha accolto il ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato che, il 24 marzo 2025, aveva nominato due persone in job sharing (50% ciascuno) alla funzione di caposezione II presso la Sezione dell’insegnamento medio superiore (SIMS). La Corte annulla la nomina e rinvia gli atti al Consiglio di Stato per una nuova decisione, sancendo che quelle nomine sono illegittime (leggi articoli correlati).

Il concorso e la scelta del job sharing
La vicenda nasce dal bando pubblicato nel marzo 2024 dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), che prevedeva l’assunzione di un capo sezione “a tempo parziale (50% con job sharing) oppure a tempo pieno (100%)”. Il bando elencava compiti e requisiti, e specificava che il 50% sarebbe stato possibile unicamente in forma di job sharing, con candidatura congiunta. Nel percorso di selezione, la commissione aveva ritenuto particolarmente idonea proprio la candidatura in job sharing, approfondendola con un assessment.

Il Consiglio di Stato aveva nominato i due candidati una prima volta nel luglio 2024. Contro quella risoluzione era stato presentato ricorso e, con una precedente sentenza del 21 febbraio 2025, il TRAM aveva già annullato la decisione (per questioni legate alla procedura e al diritto di essere sentito), rinviando gli atti al Governo. Dopo il riesame, però, il Consiglio di Stato era tornato a nominare i due capisezione in job sharing il 24 marzo 2025. A quel punto è arrivato un nuovo ricorso: ed è su questo secondo passaggio che il Tribunale interviene ora con una bocciatura netta anche nel merito.

La questione decisiva: i requisiti del bando
Il punto centrale della sentenza è nella lettura dei requisiti. La Corte ricorda il principio generale: in un concorso l’autorità di nomina deve attenersi ai requisiti fissati dalla legge e dal bando; le valutazioni sono sì affidate a un margine d’apprezzamento, ma diventano censurabili quando risultano manifestamente insostenibili. È esattamente ciò che il TRAM ravvisa in questo caso, perché l’istruttoria e le giustificazioni prodotte a sostegno della nomina non bastano a dimostrare il possesso di due requisiti ritenuti determinanti.

Il primo è la “pluriennale e riconosciuta esperienza di gestione nel settore della scuola, preferibilmente nelle scuole post-obbligatorie”. Il Tribunale prende atto che il Governo ha provato a far rientrare in questa nozione l’esperienza maturata dai due candidati come “esperti” di materia, descrivendone attività e mansioni. Ma, per la Corte, quel profilo ha natura soprattutto tecnico-consultiva e non equivale a una vera esperienza gestionale nel settore scuola nel senso richiesto dal bando; in più, la durata indicata è troppo breve per poter essere definita “pluriennale”. Il Tribunale sottolinea che i candidati avevano iniziato quell’attività nel settembre 2022 e che al momento della prima nomina non avevano alle spalle un arco temporale sufficiente per soddisfare la richiesta di un’esperienza lunga e riconosciuta.

Gestione amministrativa e del personale: “manca la responsabilità gerarchica”
Il secondo requisito decisivo riguarda la “capacità decisionale e pluriennale esperienza di gestione amministrativa e del personale”. Anche qui la Corte entra nel dettaglio. Il profilo di “esperto” non comporta, secondo il Tribunale, una reale responsabilità gerarchica o decisionale: può includere coordinamento e supporto, ma non coincide con la gestione amministrativa e del personale che il bando pretendeva. La sentenza rimarca inoltre che, anche al di fuori del settore scolastico, non emerge una base solida di esperienza di gestione del personale: vengono citate attività in ambito organizzativo e associativo, ma non tali da colmare la mancanza del nucleo richiesto dal concorso. Sul candidato maschile, la Corte richiama anche elementi emersi nella procedura valutativa che evidenziavano dubbi sulla capacità di autonomia.

Il verdetto: ricorso accolto e nomina annullata
Tirando le fila, il TRAM conclude che la nomina dei due capisezione, non essendo dimostrato il possesso della necessaria esperienza gestionale richiesta dal bando, è illegittima. Il ricorso viene quindi accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati al Consiglio di Stato per una nuova decisione. Le spese giudiziarie sono poste a carico dello Stato, con rimborso delle ripetibili al ricorrente.

Che cosa succede adesso
Sul piano pratico, la sentenza rimette la palla al Governo: dovrà adottare una nuova decisione tenendo conto delle motivazioni del Tribunale. Nel dispositivo è indicata anche la possibilità di impugnare la decisione davanti al Tribunale federale entro 30 giorni, alle condizioni previste per la materia.

La nota del Governo

Il Consiglio di Stato ha preso atto oggi della sentenza del 3 febbraio con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso contro la decisione di nomina del 24 marzo 2025 degli attuali Capisezione della Sezione dell’insegnamento medio superiore.

Il Governo si chinerà sulle motivazioni espresse dal TRAM, approfondendole, e si esprimerà pubblicamente nelle prossime settimane, rispondendo anche agli atti parlamentari pendenti.

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