CRONACA
Hai un permesso B, sei disoccupato e non cerchi lavoro? Non puoi restare più di 6 mesi
Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione alcune modifiche legislative che stabiliscono a quali condizioni potrà essere revocato il diritto di soggiorno ai cittadini disoccupati del'Ue e dell'AELS

BERNA - Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione alcune modifiche legislative che stabiliscono a quali condizioni potrà essere revocato il diritto di soggiorno ai cittadini disoccupati del'Ue e dell'AELS. Come annunciato il 15 gennaio, il Governo ribadisce che l'Accordo di libera circolazione delle persone, in vigore fino al 2017, non impone di concedere l'aiuto sociale ai lavoratori che vengono in Svizzera per cercare un impiego.

Le modifiche , precisa una comunicato, garantiscono una prassi uniforme a livello nazionale e risolvono problemi di interpretazione relativi all'Accordo di libera circolazione. In gennaio il governo aveva annunciato nuove disposizioni per chiarire i diritti dei cittadini Ue/AELS rimasti senza un lavoro e di quelli in pensione che percepiscono prestazioni complementari. Già allora aveva stabilito che i cittadini dell'Unione europea che cercano lavoro in Svizzera non hanno diritto all'aiuto sociale.

Le disposizioni poste in consultazione fino al 22 ottobre riguardano i titolari di permessi soggiorno di breve durata (L, fino a un anno) e di dimora (B, 5 anni) che perdono il lavoro. Per chi possiede un permesso L, il diritto di soggiorno cessa alla scadenza del permesso o alla fine del versamento delle indennità di disoccupazione. Potranno comunque rimanere in Svizzera altri sei mesi per cercare un impiego, ma non riceveranno l'aiuto sociale.

I titolari di un permesso B potranno rimanere in Svizzera anche se disoccupati se dimostrano di cercare attivamente un lavoro e hanno possibilità di essere assunti. In caso contrario, perdono il diritto di dimora sei mesi dopo lo scadere del permesso o al termine delle indennità di disoccupazione, se sono rimasti senza lavoro durante i primi 12 mesi di permanenza in Svizzera. Se invece l'attività lucrativa cessa dopo il primo, potranno rimanere altri sei mesi dopo aver estinto il diritto alle indennità di disoccupazione.

Le modifiche prevedono lo scambio automatico di informazioni tra le competenti autorità cantonali in merito al versamento di prestazioni complementari. Le autorità cantonali della migrazione saranno informate se uno straniero senza attività lucrativa percepisce prestazioni complementari e dovranno a loro volta informare i servizi responsabile delle prestazioni complementari se revocano e non prorogano un permesso di dimora.

ATS

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