L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini rende attenti sull'importazione dei fuochi d'artificio, di principio soggetta a un'autorizzazione
CHIASSO – Si avvicinano le celebrazioni per la festa Nazionale del 1° agosto. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) rende quindi attenti sull'importazione in Svizzera dei fuochi d'artificio, di principio "soggetta ad un'autorizzazione che viene rilasciata dall'ufficio di polizia (fedpol). Anche nel commercio online è sempre necessario un permesso per l'importazione. Fanno tuttavia eccezione, nel traffico viaggiatori, i pezzi pirotecnici da spettacolo che possono essere importati fino a un peso complessivo di 2,5 chilogrammi lordi a persona, a condizione che questi fuochi non siano vietati in Svizzera".
Attenzione: il fatto che questi fuochi d'artificio possano essere importati non garantisce che possano anche essere utilizzati sul territorio svizzero (ad esempio a causa dei divieti di accendere fuochi dovuti alla siccità).
Divieto assoluto per fuochi d’artificio che esplodono a terra
Per principio è vietata l’importazione di fuochi d’artificio che esplodono a terra, come ad esempio i “Kracher”, i “Böller” e i petardi. In Svizzera è inoltre vietato importare i “Lady Cracker” che superano i 22 millimetri di lunghezza (7/8 pollici) e/o i 3 millimetri di diametro (1/8 pollici). Si raccomanda di informarsi sulle disposizioni in vigore prima dell'acquisto e dell'importazione in
Svizzera.
Messa in sicurezza e denunce sono possibili
Se al momento dell’importazione l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) constata fuochi d’artificio vietati o se manca la relativa autorizzazione, la merce viene messa in sicurezza. Le infrazioni alla legge federale sugli esplosivi vengono denunciate alle autorità competenti.