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23.05.2019 - 11:300

Presunte residenze fittizie dei manager di Kering, non luogo a procedere. "Mancano i presupposti per un reato penale"

Il Procuratore Capo Arturo Garzoni dopo il caso sollevato da Matteo Pronzini: "Non hanno ingannato le autorità"

BELLINZONA – Il Ministero pubblico comunica che, in relazione alla segnalazione 20.03.2019 del parlamentare Matteo Pronzini in merito a (presunte) residenze fittizie in Ticino di manager del gruppo Kering, il Procuratore Pubblico Capo Arturo Garzoni, in data 22 maggio 2019, ha emanato un decreto di non luogo a procedere, non sussistendo i presupposti per ipotizzare un reato penale, in particolare quello di inganno nei confronti dell'autorità.

L'art. 118 LStrl si applica infatti unicamente a cittadini terzi, non facenti parte della Comunità europea, mentre ai cittadini UE occorre applicare le disposizioni dell'Accordo del 21.06.1999 tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. 

Per verificare la regolarità della residenza di cittadini UE (non soggetti a contingentamento), non vanno quindi considerati i criteri della LF sugli stranieri, ma quelli dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e quelli degli accordi bilaterali, ritenuto che un'eventuale violazione di queste normative avrebbe, semmai, comportato una procedura contravvenzionale (multa), di competenza dell'autorità amministrativa.

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