Il PG non contesta agli agenti il potere di intervenire per garantire la sicurezza del consigliere federale Cassis, ma ritiene che abbiano fatto ricorso a una misura coercitiva eccessiva

Perché i due poliziotti intervenuti a Camignolo il 13 ottobre 2025 sono finiti in stato di accusa? E soprattutto, perché il procuratore generale Andrea Pagani ritiene che il loro intervento nei confronti di una manifestante pro-Palestina - la famosa maestra di 46 anni - abbia oltrepassato i limiti consentiti dalla legge?
Le risposte emergono dal decreto d'accusa firmato il 29 ottobre dal procuratore generale nei confronti di un sottufficiale della Polizia comunale di Lugano e del capo impiego della Cantonale, chiamati entrambi a rispondere di abuso di autorità e vie di fatto.
Al centro della contestazione non c'è tanto la decisione di intervenire nei confronti della donna, quanto le modalità con cui gli agenti lo hanno fatto. In particolare, l'ammanettamento e l'impiego della forza fisica, ritenuti dal magistrato non necessari rispetto alle circostanze concrete.
La manifestante e la zona di sicurezza
I fatti risalgono alla sera del 13 ottobre 2025, quando nel piazzale delle scuole medie di Camignolo era in programma una conferenza organizzata dal Partito Liberale Radicale Ticinese, alla presenza del consigliere federale Ignazio Cassis.
Una donna si era recata sul posto per manifestare a favore della Palestina, posizionandosi in un'area che era stata designata come zona di sicurezza. La manifestante, tuttavia, non era a conoscenza di questa delimitazione.
Gli agenti le avevano intimato di spostarsi, ma la richiesta non era stata accolta. A quel punto era intervenuto il sergente della Polizia comunale di Lugano, che quella sera aveva il compito di assistere il vicecomandante della Polizia del Vedeggio, responsabile del dispositivo di sicurezza predisposto per il consigliere federale.
Secondo il decreto d'accusa, l'agente avrebbe abusato dei poteri conferitigli dalla sua funzione partecipando all'ammanettamento della manifestante, disposto dal collega della Polizia cantonale responsabile del servizio di sicurezza.
Il punto centrale per Pagani: esisteva un'alternativa alle manette
È proprio sulla necessità dell'ammanettamento che si concentra la valutazione del procuratore generale.
Pagani ritiene infatti che, dopo l'intimazione a lasciare la zona di sicurezza, sarebbe stato possibile accompagnare la donna al furgone della polizia senza ricorrere alle manette, semplicemente conducendola con le mani libere.
A sostegno di questa valutazione, il decreto evidenzia che la manifestante, era stata accompagnata al furgone della polizia senza l'impiego della forza, per essere identificata e successivamente rilasciata senza ulteriori provvedimenti.
Secondo la ricostruzione accusatoria, l'ammanettamento, eseguito poche decine di secondi dopo l'intimazione a spostarsi, non sarebbe dunque stato giustificato dalle necessità dell'intervento.
È questo il passaggio decisivo sul piano giuridico: la Procura non contesta agli agenti il potere di intervenire per garantire la sicurezza del consigliere federale, ma ritiene che abbiano fatto ricorso a una misura coercitiva non necessaria, quando sarebbe stata praticabile una modalità meno invasiva.
Da qui l'imputazione di abuso di autorità, prevista dall'articolo 312 del Codice penale.
La spinta contro la vetrata e le vie di fatto
Il secondo capo d'accusa riguarda invece il contatto fisico con la manifestante durante l'intervento.
Secondo il decreto, il sergente avrebbe spostato con la forza la donna contro una vetrata della palestra delle scuole, procedendo poi ad ammanettarla con le braccia dietro la schiena.
Questa condotta viene qualificata dalla Procura come vie di fatto, ai sensi dell'articolo 126 capoverso 1 del Codice penale.
Nel documento si fa inoltre riferimento alle conseguenze fisiche lamentate dalla manifestante, documentate attraverso certificati medici rilasciati il 14 ottobre e il 12 novembre 2025 dal Pronto soccorso dell'Ospedale di Bellinzona.
La contestazione riguarda quindi sia l'impiego della forza per spostare la donna contro la vetrata, sia le modalità con cui è stato eseguito l'ammanettamento.
La proposta di condanna
Per i due reati contestati, Pagani propone nei confronti del sergente capo una pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da 80 franchi, per complessivi 800 franchi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
A questa si aggiunge una multa di 200 franchi, che in caso di mancato pagamento verrebbe sostituita da due giorni di detenzione.
Il decreto prevede inoltre il pagamento di 500 franchi di tassa di giustizia e 200 franchi di spese giudiziarie, mentre la manifestante, costituitasi accusatrice privata, viene rinviata al foro competente per eventuali pretese civili.
Il provvedimento non costituisce ancora una condanna definitiva. L'imputato ha infatti la possibilità di presentare opposizione entro dieci giorni dalla notificazione. In caso di opposizione valida, la vicenda potrà essere sottoposta al giudizio di un tribunale.
Il nodo della proporzionalità
Dal decreto emerge con chiarezza il ragionamento seguito dal procuratore generale: l'intervento della polizia poteva essere giustificato dalle esigenze di sicurezza, ma l'utilizzo delle manette e della forza fisica sarebbe andato oltre quanto necessario.
È una valutazione che si concentra sulla proporzionalità delle misure adottate e, soprattutto, sull'esistenza di alternative operative meno coercitive.
Ed è proprio su questo punto che si è aperto lo scontro con gli ambienti di polizia e con le organizzazioni sindacali, che contestano la possibilità di valutare a posteriori, con tutti gli elementi a disposizione, decisioni che gli agenti devono invece assumere sul terreno, in pochi istanti e in condizioni di tensione.
Due prospettive che si confrontano su una questione delicata: fino a che punto può spingersi l'impiego della forza nell'esercizio dei poteri di polizia, e quali criteri devono essere utilizzati per stabilire se un intervento sia stato proporzionato?
La risposta definitiva, qualora venga confermata l'opposizione al decreto, spetterà alla Pretura penale.