A poche ore dalla consegna dell’interrogazione PLR, il Dipartimento guidato da Norman Gobbi svela le cifre e prende posizione “per troncare sin da subito sterili speculazioni sul suo operato e quello dei servizi preposti al rilascio dei permessi"

BELLINZONA – Oltre due milioni di franchi, questi gli introiti generati all’anno dalla gestione dei permessi G. Arriva a stretto giro di posta una prima risposta all’interrogazione inoltrata oggi da dieci deputati PLR, capitanati, in qualità di primo firmatario, da Samuele Cavadini (vedi suggeriti).
Risposta che giunge però dal solo Dipartimento delle istituzioni, che, come si legge nella nota stampa diramata in serata, “in attesa che il Governo si esprima nel dettaglio” (e “senza sostituirvisi”), ritiene infatti necessario prendere posizione in merito “per troncare sin da subito sterili speculazioni sul suo operato e di quello dei servizi preposti al rilascio dei permessi in generale”.
Il Dipartimento delle istituzioni, spiegano, “applica già da diversi anni le tariffe massime dell’Ordinanza federale sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri. Le tasse percepite per la gestione dei permessi G hanno generato negli ultimi anni i seguenti introiti al Cantone: 2'250'000 franchi circa nel 2012, 2'450'000.- circa nel 2013 e CHF 2'140'000.- circa nel 2014, su un totale complessivo incassato per tutte le tipologie di permessi dalla Sezione della popolazione di 5'350'000 franchi circa nel 2012, 6'400’000.- circa nel 2013 e 6'100.000.- circa nel 2014”.
Inoltre, “secondo gli Accordi sulla libera circolazione delle persone (ALC), la tassa percepita per gli stranieri – per parità di trattamento con i cittadini svizzeri – non può essere superiore a quella incassata per il rilascio di una carta d’identità dei cittadini svizzeri”.
Infine, conclude la nota del DI, “per quanto attiene alla durata del permesso si evidenzia come l’art. 7 paragrafo 2 Allegato I ALC stabilisce inoltre che “i lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l’autorità competente dello Stato d’impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell’impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica”.