Chiedono al Parlamento di pronunciarsi sulla sentenza con cui il Consiglio della magistratura ha escluso un procedimento disciplinare contro il procuratore generale. Nel mirino la gestione nel 2021 della segnalazione della donna morta a Melide

Il caso Zali potrebbe avere un nuovo capitolo. Questa volta non direttamente sul terreno penale, ma su quello della vigilanza sulla magistratura.
I deputati dell’MPS Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini chiedono infatti che il Gran Consiglio decida formalmente se impugnare la sentenza con cui il Consiglio della magistratura ha escluso qualsiasi seguito disciplinare nei confronti del procuratore generale Andrea Pagani per la gestione, nel 2021, della segnalazione riguardante Claudio Zali (nella foto con il presidente del CdM Damiano Stefani).
Una richiesta che riapre una vicenda sulla quale il Consiglio della magistratura si era espresso pochi giorni fa in termini molto netti.
Al centro c’è la nota e-mail del 7 settembre 2021 inviata a Pagani dalla 52enne che quest’estate aveva pubblicato le registrazioni delle conversazioni telefoniche con Zali e che il 18 agosto è stata trovata morta nelle acque del Ceresio a Melide. Nella mail la donna riferiva, tra l’altro, di presunti comportamenti di Zali nei confronti di altre donne e di possibili reati contro l’integrità sessuale. La Sottocommissione parlamentare di Vigilanza aveva trasmesso il dossier al Consiglio della magistratura il 27 agosto scorso, chiedendo di verificare l’operato del procuratore generale.
Il 21 settembre il Consiglio della magistratura ha emesso la propria sentenza, notificata il giorno successivo. Conclusione: non sono emersi elementi tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare contro Pagani.
Il CdM ha ricordato anzitutto un principio fondamentale: il suo compito è vigilare sulla condotta professionale dei magistrati, non riesaminare nel merito le loro decisioni. Il fatto che un magistrato avrebbe potuto comportarsi diversamente o meglio, ha osservato, non è sufficiente per fondare una responsabilità disciplinare.
Nel caso concreto, il Consiglio ha inoltre sottolineato di poter valutare l’operato di Pagani soltanto sulla base di ciò che il procuratore generale sapeva o poteva sapere nel 2021, senza utilizzare retroattivamente gli elementi emersi cinque anni dopo. Dall’istruttoria, secondo il CdM, non è risultato alcun elemento oggettivo di “complicità o sudditanza” e la condotta del procuratore generale è stata giudicata “adeguata e professionale”.
Il Consiglio della magistratura ha ricostruito anche i passi compiuti allora. Pagani sentì sia la denunciante sia Zali e convocò una seconda volta la donna per approfondire i fatti, ma quell’interrogatorio non poté essere portato a termine. Dopo il ritiro della querela, il procuratore generale verificò inoltre presso i medici che seguivano la donna se quest’ultima fosse in grado di comprendere e decidere liberamente: secondo quanto riportato dal CdM, i sanitari ne confermarono la capacità. Il successivo decreto di non luogo a procedere del 4 novembre 2021 per lesioni semplici e minaccia rientrava quindi, secondo l’organo di vigilanza, nel margine di apprezzamento del magistrato.
Il CdM ha esaminato anche altri aspetti più delicati della vicenda: il presunto trattenimento della donna in un veicolo, le minacce riferite e i riferimenti a possibili reati sessuali. Anche in questi casi ha concluso che nel 2021 non erano disponibili “sufficienti indizi di reato” per procedere d’ufficio: la dinamica non era stata precisata, Zali si era avvalso della facoltà di non rispondere e non risultavano testimoni o altri riscontri oggettivi.
Una decisione assolutoria sul piano disciplinare, dunque. Ma non completamente priva di indicazioni critiche per il futuro. Il Consiglio della magistratura ha infatti suggerito al Ministero pubblico di introdurre, nei casi particolarmente delicati, un “doppio controllo”, coinvolgendo almeno un secondo magistrato e, nelle situazioni più sensibili, anche un terzo. Ha inoltre suggerito che, quando sorgano dubbi sulle condizioni di una vittima o presunta vittima, possano essere raccolte informazioni anche presso persone della sua cerchia o servizi che già la seguono.
Ed è proprio dopo questa sentenza che intervengono ora Sergi e Pronzini.
I due deputati non chiedono al Gran Consiglio di sostituirsi al Consiglio della magistratura e nemmeno di annullarne direttamente la decisione. Chiedono invece che il Parlamento stabilisca se quella sentenza debba essere sottoposta al controllo della Commissione di ricorso sulla magistratura.
Il nodo, prima ancora del merito, è giuridico: il Gran Consiglio è legittimato a ricorrere?
Secondo Sergi e Pronzini sì.
La loro tesi parte dalla Legge sull’organizzazione giudiziaria. I due parlamentari riconoscono che il denunciante non acquisisce automaticamente la qualità di parte nel procedimento disciplinare. Ma sostengono che il Gran Consiglio si trovi in una posizione diversa: è l’autorità costituzionale che esercita l’alta vigilanza sulla magistratura ed elegge i magistrati dell’ordine giudiziario.
Non sarebbe quindi la sua qualità di denunciante a conferirgli il diritto di impugnare la decisione, bensì la sua funzione istituzionale.
Sergi e Pronzini richiamano inoltre il fatto che la legge prevede espressamente che la sentenza del Consiglio della magistratura venga intimata integralmente al Gran Consiglio, mentre al semplice denunciante può essere comunicata soltanto per estratto. E l’articolo 85a LOG stabilisce, secondo la loro lettura, che contro la “decisione” del Consiglio della magistratura è possibile ricorrere alla Commissione di ricorso senza specificare che tale facoltà spetti esclusivamente al magistrato interessato.
Da qui un altro argomento sollevato dall’MPS: se soltanto il magistrato potesse ricorrere, una decisione che esclude un procedimento disciplinare non potrebbe praticamente mai essere sottoposta a un secondo esame. Il magistrato prosciolto non avrebbe infatti alcun interesse a impugnarla, mentre il denunciante non è parte del procedimento.
Per Sergi e Pronzini si creerebbe così un’asimmetria: le decisioni che infliggono una misura disciplinare potrebbero essere riesaminate, mentre quelle che escludono già in partenza qualsiasi seguito disciplinare rimarrebbero di fatto definitive.
I due deputati respingono anche l’eventuale obiezione relativa alla separazione dei poteri. Il Parlamento, sottolineano, non interverrebbe direttamente sulla sentenza e non impartirebbe istruzioni al Consiglio della magistratura. Chiederebbe semplicemente a un’autorità giurisdizionale indipendente, la Commissione di ricorso sulla magistratura, di riesaminarla.
La richiesta all’Ufficio presidenziale è quindi precisa: inserire la questione all’ordine del giorno della prossima sessione e predisporre un rapporto affinché sia il Plenum del Gran Consiglio a decidere se presentare ricorso.
I tempi sono stretti. La legge prevede infatti trenta giorni per impugnare la sentenza e la prossima sessione parlamentare inizierà il 5 ottobre. La questione passa ora anzitutto dall’esame giuridico dell’Ufficio presidenziale.
E il punto politico-istituzionale posto dall’MPS è chiaro: la decisione del Consiglio della magistratura sul caso Pagani deve essere considerata definitiva oppure, vista la delicatezza della vicenda e il ruolo di alta vigilanza del Parlamento, deve poter essere sottoposta a un secondo grado di giudizio?
È su questa domanda, prima ancora che sul merito della condotta del procuratore generale, che Sergi e Pronzini chiedono ora al Gran Consiglio di pronunciarsi.