SECONDO ME
Quadri chiede il potenziamento del diritto alla legittima difesa: "I fuorilegge hanno fatto un salto di qualità. Le vittime di aggressioni domestiche non vengono mai salvate dalla polizia. Devono quindi potersi difendere. Proteggiamo la sacralità della ca
Il consigliere nazionale leghista ha presentato un'iniziativa parlamentare per la modifica del Codice penale
Foto: da Gran Torino, di Clint Eastwood
BERNA – Il consigliere nazionale Lorenzo Quadri ha presentato oggi un’iniziativa parlamentare per il potenziamento del diritto alla legittima difesa. Di seguito proponiamo le sue riflessioni nell’ambito della premessa. In calca, le proposte di modifica del codice penale.

di Lorenzo Quadri *

       

In Italia ed in Francia, paesi direttamente confinanti col nostro, le aggressioni violente nelle abitazioni sono ormai diventate un fatto comune. I fuorilegge hanno fatto il “salto di qualità”: non si accontentano più di svaligiare le abitazioni quando i proprietari sono assenti, come accadeva in passato, ma, sempre più spesso, aggrediscono le famiglie nelle loro case, prendendole in ostaggio e sottoponendole a gravi minacce e violenze per estorcere loro il massimo bottino.

Purtroppo, fatti del genere si sono verificati anche in Svizzera nei cantoni di confine, perpetrati da bande di criminali che attraversano appositamente la frontiera alla ricerca di vittime inermi. L'esperienza pratica ha dimostrato in modo assai chiaro che le vittime di aggressioni domestiche non vengono mai salvate dalla polizia, che non ha il tempo necessario per intervenire: la loro integrità fisica e materiale può essere salvaguardata solamente da una pronta ed efficace reazione degli aggrediti.

Nella realtà, questa può avvenire con ragionevole probabilità di successo solo se le vittime sono armate e pronte a reagire, esercitando il loro diritto naturale e legale all'autodifesa.

Notoriamente il Codice Penale (art. 15 e segg) riconosce espressamente il diritto all'autodifesa, ma lo fa in modo generico, con il risultato che troppe volte chi si è difeso è stato messo sullo stesso piano dell’aggressore e, sottoposto ad estenuanti procedure giudiziarie, ha sofferto e faticato molto (quando ci è riuscito) a far valere la propria ragione.

Questa impostazione non è più adatta alla soluzione attuale, in considerazione del “salto di qualità” di cui sopra.

La situazione dell'ordine pubblico nei paesi limitrofi, già ora molto critica, è senza dubbio destinata a peggiorare in modo drammatico nel prossimo futuro, tanto a causa della grave crisi economica che dell’accresciuta mobilità della criminalità più feroce. Per questa ragione si ritiene che il diritto di salvaguardare la propria integrità fisica e materiale all'interno dell'abitazione debba essere rinforzato. Non si tratta, quindi, di avere scarsa fiducia nelle forze di polizia ma di prendere atto della realtà e di agire di conseguenza a tutela della comunità.

La modifica proposta all'articolo 16 cpv 3 del Codice Penale inverte l'onere della prova: non è più la vittima di un’aggressione al proprio domicilio che si è difesa a dover dimostrare di aver ecceduto nel suo diritto alla legittima difesa ma, se del caso, il magistrato inquirente. La scusabilità dell’aggredito è dunque presunta. In questo modo vengono meglio rispettati il buon senso ed il criterio di giustizia, che impongono di tutelare maggiormente l'innocente che vede la sacralità della casa violata e l'incolumità sua e dei suoi cari ingiustamente minacciata, quasi sempre all'improvviso e con pochi secondi per reagire. 

Viene inoltre stabilito, come avviene peraltro in altri Stati, che la sacralità della casa gode di una protezione giuridica accresciuta. Ciò a tutela delle vittime ma anche a monito – a scopo deterrente – di potenziali aggressori. La giustizia – e di conseguenza il codice penale – deve compiere una scelta di campo.

Si rileva infine che i principi sopra citati erano già contenuti nella mozione 13.4120, che è però stata stralciata dal ruolo in quanto pendente da più di due anni.

* Consigliere nazionale Lega dei Ticinesi

Iniziativa parlamentare

Potenziamento del diritto alla legittima difesa

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Modifica del Codice penale svizzero (art 16, nuovo cpv 3)

Art. 16 3. Atti leciti e colpa. / Legittima difesa discolpante

Legittima difesa discolpante

1 Se chi respinge un'aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l'articolo 15, il giudice attenua la pena.

2 Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.

3 (Nuovo) Se un terzo si introduce senza diritto in un’abitazione, l’eccitazione del proprietario/inquilino è scusabile e il suo sbigottimento presunto.

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