"Negare gli addebiti è un diritto dell’imputato. Ma un partito non può trasformare la sua versione dei fatti in un’assoluzione politica"

*Di Nicola Corti (dal profilo Facebook)
L’estensore del comunicato stampa probabilmente non si è adeguatamente confrontato con Claudio Zali, pur sempre fine giurista, o con Alessandro Mazzoleni, granconsigliere e avvocato in attività: badasse di più a coltivare qualche hard skill in luogo delle sole beneamate soft skills, anche Norman Gobbi avrebbe potuto maturare quale Capodipartimento delle Istituzioni abbastanza competenze per distinguere fra commissione di fatti penalmente rilevanti e fatti non più perseguibili per intercorso impedimento processuale come può essere il caso per dei recessi di querela…
Trattandosi quantomeno dei files audio (il l’ho pestata, il pestala e il trovati chi ti cerca terze, quarte o quinte persone per farlo al posto tuo) vi sono fatti la cui rilevanza penale pare ben ipotizzabile: problematica pare semmai essere la loro perseguibilità, ma il distinguo non è esattamente di lana caprina, volendo leggere già solo in chiave politica, istituzionale, il tutto.
Spero che a soffermarsi su simili sottili distinguo non siano sempre e solo le solite zecche rosse…Per quanto attiene poi a procedimenti aperti, come quello relativo al 14.enne sottoposto a carcerazione preventiva, va ricordato che in Svizzera negare gli addebiti o dichiararsi non colpevoli è un diritto fondamentale di ogni persona imputata. Il Codice di procedura penale svizzero (CPP) sancisce il principio del nemo tenetur, ovvero il diritto di non autoincriminarsi e di non collaborare al proprio accertamento di colpevolezza.
Ciò comporta non solo il diritto al silenzio (l'imputato può rifiutarsi di rispondere alle domande degli inquirenti o del giudice, art. 113 e 158 CPP, senza che questo silenzio possa venir interpretato a suo sfavore), ma, In virtù della presunzione d'innocenza (art. 10 CPP), l'indagato ha anche il pieno diritto di negare i fatti o di sostenere di non essere l'autore del reato. Infine, a differenza dei testimoni, l'imputato non giura e non gli può venir comminata alcuna pena se sceglie di mentire o di fornire una versione di comodo per difendersi (purché la difesa non sfoci in reati autonomi specifici, come la denuncia mendace, lo sviamento della giustizia o il favoreggiamento).
Vale per l’imputato, però, Picca; per l’imputato…
*Ex procuratore pubblico ed ex deputato PS