SECONDO ME
Niccolò Salvioni sul caso Zali: "Tre verifiche, tre organi, tre rimedi"
“L’interpellanza dell'MPS pone una domanda legittima: se le istituzioni cantonali dispongano ancora di sufficienti garanzie di terzietà per escludere che nelle vicende precedenti vi siano state sottovalutazioni, omissioni o conflitti d'interesse”
TIPRESS/GOLAY
POLITICA E POTERE

L'MPS al Governo: "Caso Zali e implicazioni istituzionali, occorre una verifica indipendente"

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di Niccolò Salvioni *

Queste righe riguardano un metodo. Il fatto che le rende necessarie — la morte di una persona — precede ogni considerazione giuridica, e l'accertamento è dovuto anzitutto a lei e a chi le era vicino. Nulla di quanto segue consente di dedurre nessi causali o di mettere in dubbio l'operato di alcuna autorità.

L'interpellanza depositata al Consiglio di Stato il 20 agosto dai deputati del Movimento per il socialismo pone una domanda legittima e formulata con la cautela che la materia impone: se le istituzioni cantonali dispongano ancora di sufficienti garanzie di terzietà per escludere che nelle vicende precedenti vi siano state sottovalutazioni, omissioni o conflitti d'interesse.

La domanda è pertinente. Ma la sua traduzione operativa richiede una distinzione che un atto parlamentare non poteva sviluppare: le verifiche invocate sono tre, non una. Oggetti diversi, organi competenti diversi, rimedi diversi. Trattarle come un blocco unico rischia di produrre l'opposto di quanto si vuole — una risposta governativa necessariamente parziale, non per reticenza ma per incompetenza istituzionale.

LA PRIMA: L'ACCERTAMENTO DEL DECESSO

È l'unica già in corso e compete al Ministero pubblico (art. 253 CPP). Su questo piano il Consiglio di Stato non ha alcuna competenza, come l'interpellanza correttamente riconosce: può informare, non disporre.

Vale però un criterio fissato dal diritto convenzionale in un caso ticinese. Nella causa Scavuzzo-Hager c. Svizzera del 2006, relativa a un decesso avvenuto a Bellinzona dopo un intervento di polizia, la Corte europea non accertò una violazione sostanziale del diritto alla vita, ma ne riscontrò una nel versante procedurale: la fase iniziale delle indagini era stata svolta dagli stessi agenti coinvolti. Non occorre provare una parzialità soggettiva; occorre verificare se l'assetto renda l'indipendenza oggettivamente riconoscibile — e verificarlo subito, perché i rilievi medico-legali e i primi atti di polizia non sono ripetibili.

LA SECONDA: I PROCEDIMENTI PRECEDENTI

Qui la questione cambia natura, ed è la meno esplorata.

Se un procedimento si è concluso con un decreto di non luogo a procedere, la sua eventuale ripresa non è materia di vigilanza né di valutazione politica: è materia processuale, disciplinata dall'art. 323 CPP. Il Ministero pubblico dispone la riapertura quando vengano a sua conoscenza nuovi mezzi di prova o fatti a carico non risultanti dagli atti.

Ne discendono tre conseguenze. Nessun organo politico può disporre la riapertura: né il Governo, né il Parlamento, né una commissione. Il presupposto è l'emersione di elementi nuovi, non la mutata percezione pubblica di elementi già noti.

La verifica della correttezza di una decisione giudiziaria non coincide con quella disciplinare sull'operato di chi l'ha assunta: un decreto può essere ineccepibile e insieme, con il senno di poi, apparire fondato su un quadro incompleto.

E se una riapertura dovesse essere valutata, a valutarla sarebbe il medesimo Ministero pubblico. Non è un motivo automatico di ricusazione, ma è il tipo di configurazione che l'art. 56 CPP impone di verificare d'ufficio — e di cui l'art. 55 della Costituzione cantonale, che obbliga ogni membro di autorità ad astenersi quando l'imparzialità sia compromessa, costituisce il fondamento.

LA TERZA: L'OPERATO DELLE ISTITUZIONI

È quella che l'interpellanza chiede con maggiore insistenza, ed è anche quella su cui il Consiglio di Stato ha meno da dire — non per volontà, ma per architettura costituzionale. L'art. 79 della Costituzione cantonale riserva la vigilanza sui magistrati al Consiglio della magistratura, che ne riferisce al Gran Consiglio; il Governo ne è deliberatamente escluso. L'interpellanza lo riconosce e chiede se intenda segnalare la questione: è la formulazione giusta.

Restano due limiti. Il Consiglio della magistratura non può interferire nelle cause giudiziarie: valuta la condotta di un magistrato, non il merito di una decisione. E la vigilanza disciplinare opera su condotte individuali, mentre la domanda posta è sistemica. È la lacuna già emersa nel confronto con il caso Berset: il Ticino non dispone di un equivalente delle Commissioni della gestione federali.

IL DENOMINATORE COMUNE, E I RIMEDI

Le tre verifiche hanno oggetti distinti ma condividono un tratto: in ciascuna, l'autorità chiamata a decidere appartiene a un perimetro istituzionale che è esso stesso parte della configurazione da esaminare. Nessuna di queste circostanze prova alcunché, e sarebbe grave sostenere il contrario. Ma tutte pongono la medesima domanda: l'imparzialità, che nessuno ha ragione di dubitare esista, è organizzata in modo da poter essere verificata dall'esterno?

L'ordinamento offre già tre vie, in ordine crescente di formalità.

L'art. 38 cpv. 1 CPP consente ai pubblici ministeri di convenire un foro diverso quando altri motivi pertinenti lo esigano: non richiede alcuna decisione politica, perché l'accordo si consuma dentro il potere giudiziario. Qualificare un conflitto strutturale cantonale come motivo pertinente resta però una tesi, non una regola acquisita.

La designazione di un procuratore straordinario ex art. 24 LOG funziona in circa una settimana, come il precedente dell'agosto 2024 dimostra. Ma spetta al Consiglio di Stato, il che ne condiziona l'idoneità proprio dove il Governo non è terzo.

Restano le misure graduate, che non trasferiscono nulla: affiancamento investigativo esterno per i rilievi irripetibili, perizia affidata a un istituto fuori Cantone, pluralità di periti, ricusazione individuale ove ne ricorrano i presupposti. Le meno invasive, le più rapide.

CONCLUSIONE

L'interpellanza chiede al Governo di garantire che non rimangano zone d'ombra sul funzionamento delle istituzioni. È una richiesta legittima, ma la risposta non può venire per intero dal destinatario dell'atto.

Ciò che il Consiglio di Stato può fare è circoscritto e non irrilevante: informare, segnalare formalmente agli organi di vigilanza e motivare pubblicamente l'assetto adottato per le decisioni che gli competono. Ciò che non può fare è verificare l'operato dei magistrati, riaprire procedimenti chiusi o sostituirsi agli organi di vigilanza. Chiederglielo significa esporsi a una risposta necessariamente parziale, e leggerla poi come reticenza.

La domanda meglio formulata non è dunque se il Governo intenda promuovere una verifica indipendente. È quale, tra le verifiche possibili, competa a ciascun organo — e se ciascuno disponga, nella configurazione attuale, delle condizioni per esercitarla in modo verificabile.

È una domanda meno drammatica. Ma è l'unica alla quale si possa ricevere una risposta.

* analista politico-istituzionale indipendente, Ticinus — Centro Studi
 
 
 

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